P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  suddetto  art.  1-sexies  legge n.
 431/1985 con riferimento ai  parametri  costituzionali  di  cui  agli
 artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     In Tivoli, addi' 20 febbraio 1998
                           Il pretore: Croce
 98C0712