IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Sentiti il p.m. e i difensori degli imputati;
   Letti gli atti dibattimentali finora acquisiti;
                             O s s e r v a
   Il p.m. aveva indicato nella lista ex  art.  468  c.p.p.  il  teste
 Tripodi Michele da escutere ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e, citatolo
 nel  presente dibattimento, intendeva interrogarlo in ordine ai fatti
 narrati nelle dichiarazioni da lui  rese  nel  corso  delle  indagini
 preliminari,  ritenute rilevanti in ordine alla posizione processuale
 degli attuali imputati.
   Il Tripodi, pero', ha deciso di avvalersi  della  facolta'  di  non
 rispondere  e  il  difensore  degli  imputati qui giudicati non hanno
 acconsentito alla lettura delle dichiarazioni dallo stesso  rese  nel
 corso delle indagini preliminari.
   Osserva,  ora, il p.m. che la impossibilita' di acquisire agli atti
 le  dichiarazioni  rese  da  costui  priva  il  p.m.  stesso,  e   di
 conseguenza  il  giudice,  di  elementi  importanti su cui fondare la
 decisione  del  processo.  Il  Tripodi,  infatti,   avrebbe   fornito
 importanti  indicazioni  in  merito  alla riferitbilita' agli odierni
 imputati del  denaro  rinvenuto  nella  sua  abitazione,  denaro  che
 secondo l'accusa sarebbe provento di attivita' di spaccio di sostanze
 stupefacenti.
   Ritiene,   di   conseguenza,  la  incostituzionalita'  della  norma
 contenuta nell'art. 513, commi 1 e  2,  c.p.p.,  come  modificata  da
 ultimo con l'art. 1, legge n. 267/1997, nonche' dell'art. 6, legge n.
 267/1997 per contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost.
   Gia'  diverse  aa.gg.  hanno  ritenuto  di dover investire la Corte
 costituzionale del problema innanzi evidenziato.
   Fra gli altri, si possono citare, ad esempio, i  provvedimenti  del
 Tribunale  di Milano sezioni III e IV penale del 24 ottobre 1997 e di
 questo tribunale del 12 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997.
   Nel presente processo, peraltro, va osservato che  da  un  lato  la
 mancata acquisizione delle dichiarazioni del Tripodi sentito ai sensi
 dell'art. 210 c.p.p. fa venir meno la possibilita' per il collegio di
 conoscere  compiutamente  i  fatti  ai  fini della decisione, d'altro
 lato, poiche' la modifica legislativa e' intervenuta dopo l'emissione
 del decreto ex  art.  429  c.p.p.,  e'  stato  impedito  al  p.m.  di
 promuovere  l'incidente  probatorio,  poiche'  detta  possibilita' e'
 stata introdotta solo per i procedimenti  ancora  da  iniziarsi  alla
 data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
   Viene,   in  questo  modo,  eluso  il  principio,  fondamentale  in
 qualsiasi ordinamento ed in particolare nel nostro, di  conservazione
 delle  prove, meritoriamente affermato dalla Corte costituzionale con
 le sentenze n. 254/1992 e  n.  255/1992  e  n.  179/1994,  rimettendo
 all'arbitrio  di un qualunque soggetto a conoscenza di un certo fatto
 di manifestarlo e farlo, quindi, entrare nel processo, o di tacerlo e
 di sottrarlo  alla  legittima  e  doverosa  conoscenza  del  giudice,
 incaricato di accertare la verita' in quel certo processo.
   Cio'  con  la  logica  conseguenza  che l'arbitrio di un singolo si
 riverbera a  vantaggio  o  svantaggio  del  cittadino  sottoposto  al
 procedimento penale.
   Puo',  alla stregua delle suesposte considerazioni, dubitarsi della
 legittimita' costituzionale dell'art.  513,  comma  2,  c.p.p.,  come
 modificato  con  l'art.  1,  legge  n.  267/1997,  nella parte in cui
 subordina all'accordo  delle  parti  la  lettura  dei  verbali  delle
 dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato
 di  reato  connesso  o  dall'imputato  nei confronti di coimputati, e
 dell'art.  6, legge n. 267/1997, nella parte in cui non  prevede  che
 nei  processi in cui sia stato gia' emesso il decreto di cui all'art.
 429 c.p.p.   alla data di entrata  in  vigore  della  legge  medesima
 continui   a  trovare  applicazione  la  disciplina  previgente,  che
 prescindeva dal consenso di cui innanzi.
   Cio' con riferimento a tutte le norme costituzionali  indicate  dal
 p.m.
   La  questione appare rilevante nel presente processo, atteso che le
 dichiarazioni del Tripodi  attengono  certamente  ai  fatti  ed  alle
 imputazioni ascritti agli imputati qui giudicate, potendosi trarre da
 esse  elementi  utili  ai  fini  del  presente giudizio, come innanzi
 evidenziato.
   La rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  determina  ex
 lege la sospensione del giudizio in corso.