P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., 23, ss. legge n. 87/1953;
   Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost., la questione di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 513, commi 1 e 2, c.p.p., come modificato
 dall'art.  1,  legge  n.  267/1997,  nella  parte  in  cui  subordina
 all'accordo  delle  parti  la  lettura delle dichiarazioni rese nella
 fase delle indagini preliminari dagli imputati che  nel  dibattimento
 si  avvalgano  della  facolta'  di  non  rispondere  e  dalle persone
 esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p.,  e  dell'art.  6,  legge  n.
 267/1997,  nella parte in cui non continua a prescindere dall'accordo
 delle  parti  circa  la  lettura  delle  suddette  dichiarazioni  nei
 processi  nei  quali  il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. sia stato
 emesso prima dell'entrata in vigore della legge medesima;
   Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente  processo
 siano  trasmessi  alla  Corte  costituzionale  per la soluzione della
 questione come sopra sollevata;
   Che,  a  cura  della  cancelleria  il  presente  provvedimento  sia
 notificato al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato
 ai sigg.  Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;
   Sospende   il   presente   processo  fino  all'esito  del  giudizio
 incidentale di legittimita' costituzionale;
   Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito.
     Monza, addi' 16 febbraio 1998
                         Il presidente: Fontana
 98C0716