P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23, ss. legge n. 87/1953; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli imputati che nel dibattimento si avvalgano della facolta' di non rispondere e dalle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p., e dell'art. 6, legge n. 267/1997, nella parte in cui non continua a prescindere dall'accordo delle parti circa la lettura delle suddette dichiarazioni nei processi nei quali il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. sia stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge medesima; Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente processo siano trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione come sopra sollevata; Che, a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai sigg. Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica; Sospende il presente processo fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito. Monza, addi' 16 febbraio 1998 Il presidente: Fontana 98C0716