Tutto cio' premesso e ritenuto, si chiede: "Piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare che non spetta allo Stato emanare la disciplina regolamentare per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esautorando completamente le competenze regionali in materia di rifiuti, e comunque senza la previa, consultazione della conferenza permanenteStato-regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Piaccia quindi a codesta ecc.ma Corte dichiarare illegittimo e nullo il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante ''Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22'' (pubblicato, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88, del 16 aprile 1998). Con ogni effetto consequenziale". Roma, addi' 11 giugno 1998 Avv. Irma Lima - avv. Enrico Romanelli 98C0719