Tutto cio' premesso e  ritenuto,  si  chiede:  "Piaccia  all'ecc.ma
 Corte  dichiarare  che  non  spetta  allo Stato emanare la disciplina
 regolamentare  per  l'individuazione  dei  rifiuti   non   pericolosi
 sottoposti  alle  procedure  semplificate di recupero, ai sensi degli
 artt. 31 e 33  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,
 esautorando  completamente  le  competenze  regionali  in  materia di
 rifiuti, e comunque senza la previa, consultazione  della  conferenza
 permanenteStato-regioni,  ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto
 1988, n. 400.  Piaccia  quindi  a  codesta  ecc.ma  Corte  dichiarare
 illegittimo e nullo il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio
 1998,  recante ''Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
 alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33
 del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22''  (pubblicato,
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88,
 del 16 aprile 1998).
   Con ogni effetto consequenziale".
     Roma, addi' 11 giugno 1998
                 Avv. Irma Lima - avv. Enrico Romanelli
 98C0719