P. Q. M. Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5, del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, nella parte in cui prevede che le retribuzioni per lavoro straordinario - in quanto comprensive per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o da disposizioni contrattuali, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 e successive modificazioni o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o che siano comunque rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita - siano corrisposte per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992 e questo in relazione all'art. 36 della Costituzione nella parte in cui e' previsto il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, e dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui stabilisce che continuano ad applicarsi nel triennio 1994-1996 le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del d.-l. 9 settembre 1992, n. 38, sempre in relazione all'art. 36 della Costituzione e ne rimette la decisione alla Corte costituzionale; Dispone darsi comunicazione della presente ordinanza alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 21 aprile 1998 Il pretore: Governatori 98C0723