P. Q. M.
   Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione della
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  5,  del  d.-l. n.
 384/1992, convertito nella legge n.  438/1992,  nella  parte  in  cui
 prevede  che  le  retribuzioni  per  lavoro straordinario - in quanto
 comprensive per disposizioni di legge o atto amministrativo  previsto
 dalla   legge  o  da  disposizioni  contrattuali,  di  una  quota  di
 indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  n.  324/1959  e
 successive  modificazioni  o  dell'indennita' di contingenza prevista
 per il settore privato o che siano comunque rivalutabili in relazione
 alle variazioni del costo della vita - siano corrisposte  per  l'anno
 1993  nella  stessa  misura  dell'anno  1992  e  questo  in relazione
 all'art. 36 della Costituzione nella parte  in  cui  e'  previsto  il
 diritto  ad  una retribuzione proporzionale alla quantita' e qualita'
 del lavoro prestato, e  dell'art.  3,  comma  36,  della    legge  24
 dicembre  1993,  n. 537, nella parte in cui stabilisce che continuano
 ad applicarsi nel triennio 1994-1996  le  disposizioni  dell'art.  7,
 commi  5  e 6, del d.-l. 9 settembre 1992, n. 38, sempre in relazione
 all'art. 36 della Costituzione e ne rimette la decisione  alla  Corte
 costituzionale;
   Dispone darsi comunicazione della presente ordinanza alle parti del
 giudizio,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti
 dei due rami del Parlamento;
   Sospende il giudizio e dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
     Bologna, addi' 21 aprile 1998
                        Il pretore: Governatori
 98C0723