P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, capoverso c.p.p. nella parte in cui non prevede che la rimessione dei processi ad altro ufficio, in relazione alle ipotesi di cui al primo comma, sia del tutto eccezionale e non escluda che la stessa rimessione acquisisca la sistematicita' della routine, si' da verificarsi in tutti i processi nei quali si pongono questioni di misure cautelari personali; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'odierno dibattimento, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento Dispone che alla presente ordinanza vengano allegati gli elenchi dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sia in fase di dibattimento che in fase di udienza preliminare. Messina, addi' 23 marzo 1998 Il presidente: Romano 98C0739