P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  43,  capoverso  c.p.p.  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che la rimessione dei processi ad altro
 ufficio, in relazione alle ipotesi di cui al  primo  comma,  sia  del
 tutto  eccezionale  e non escluda che la stessa rimessione acquisisca
 la sistematicita' della  routine,  si'  da  verificarsi  in  tutti  i
 processi   nei   quali  si  pongono  questioni  di  misure  cautelari
 personali;
   Sospende il giudizio in corso e dispone la  immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui
 viene  data  lettura  all'odierno  dibattimento,  sia notificata alle
 parti, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento
   Dispone  che  alla  presente ordinanza vengano allegati gli elenchi
 dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per  i  minorenni  di
 Reggio  Calabria  sia  in fase di dibattimento che in fase di udienza
 preliminare.
     Messina, addi' 23 marzo 1998
                         Il presidente: Romano
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