Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tar del Lazio con l'ordinanza del 9-16 giugno 1993 indicata in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 11, sesto comma, della medesima legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tar del Lazio con le due distinte ordinanze del 23 ottobre 1996 indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0743