Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  inammissibile   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24
 dicembre    1969,    n.   990   (Assicurazione   obbligatoria   della
 responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
 motore  e  dei natanti) cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio
 1977,  n.  39  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
 decreto-legge  23  dicembre  1976, n. 857, concernente modifica della
 disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria  della   responsabilita'
 civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
 natanti), sollevata, in riferimento all'art.  23 della  Costituzione,
 dal  Tar  del  Lazio con l'ordinanza del 9-16 giugno 1993 indicata in
 epigrafe;
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art. 11, sesto comma, della medesima legge 24 dicembre
 1969, n. 990, cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio 1977,  n.
 39, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tar
 del Lazio con le due distinte ordinanze  del 23 ottobre 1996 indicate
 in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0743