Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Contri Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998. Il cancelliere: Milana 98C0765