P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87; La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con l'art. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione indicato in parte motiva, prescritto per l'ammissione degli insegnanti ad uno dei posti di "sostegno" da occuparsi durante la carriera. Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al Provveditorato agli studi di Trapani, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' disposto in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 gennaio-17 febbraio 1998. Il presidente: Acconcia 98C0795