P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
   La  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per  la   regione
 siciliana  dispone  che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano
 rimessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre
 1973, n. 1092, per contrasto con l'art. 3 e  97  della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di
 quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso
 di  specializzazione  indicato  in  parte  motiva,   prescritto   per
 l'ammissione  degli  insegnanti  ad  uno  dei  posti di "sostegno" da
 occuparsi durante la carriera.
   Ordina che a  cura  della  segreteria  della  sezione  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alla  ricorrente,  al Provveditorato agli
 studi di Trapani, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  nonche'
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
   Cosi'  disposto  in  Palermo,  nelle  camere  di  consiglio  del 16
 gennaio-17 febbraio 1998.
 Il presidente: Acconcia
 98C0795