P. Q. M.
   Visti l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 295, c.p.c.;
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  per  contrasto
 con  l'art.  117  della  Costituzione,  la  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge  regione  Basilicata
 n.  50,  del  24  dicembre 1994, e dell'art. 49, comma 1, della legge
 regionale Basilicata n. 27, del 10 giugno 1996, nella  parte  in  cui
 individuano  le  aziende  sanitarie  locali  istituite  con d.lgs. n.
 502/1992, come i soggetti passivi delle obbligazioni a  carico  delle
 soppresse unita' sanitarie locali;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale
 della  Basilicata  nonche'  comunicata  al  Presidente  del consiglio
 regionale della Basilicata.
     Pisticci, addi' 3 giugno 1998
 Il pretore-giudice di lavoro: Onorati
 98C0823