P. Q. M. Visti l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 295, c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regione Basilicata n. 50, del 24 dicembre 1994, e dell'art. 49, comma 1, della legge regionale Basilicata n. 27, del 10 giugno 1996, nella parte in cui individuano le aziende sanitarie locali istituite con d.lgs. n. 502/1992, come i soggetti passivi delle obbligazioni a carico delle soppresse unita' sanitarie locali; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Basilicata nonche' comunicata al Presidente del consiglio regionale della Basilicata. Pisticci, addi' 3 giugno 1998 Il pretore-giudice di lavoro: Onorati 98C0823