IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2538  del  1985
 r.g.  proposto  da  Foti  Salvatore  rappresentato e difeso dall'avv.
 Salvatore Pompeo e dall'avv.  Nicola  Seminara,  nel  cui  studio  e'
 elettivamente domiciliato in Catania corso delle Province n. 20;
   Contro il comune di Caltagirone, in persona del sindaco pro-tempore
 rappresentato  e  difeso  dall'avv. Francesco Paglia ed elettivamente
 domiciliato in Catania, via Alberto Mario  n.  68  presso  lo  studio
 dell'avv. Angelo Stella, per l'annullamento delle ordinanze sindacali
 adottate  nei  giorni  8 giugno 1985 e 17 giugno 1985 con le quali e'
 stato ordinato al ricorrente  il  pagamento,  a  titolo  di  sanzione
 pecuniaria,  relativa ad una lottizzazione di terreno non autorizzata
 dal comune in contrada Corvacchio,  delle  somme  rispettivamente  di
 lire 317.496.000 e di lire 96.833.000;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito  alla  pubblica  udienza del giorno 2 luglio 1997 il relatore
 consigliere Vincenzo Salamone;
   Udito per il ricorrente l'avv. Nicola Seminara e per il  comune  di
 Caltagirone   l'avv.   Fabio  Nizzaci,  in  sostituzione  per  delega
 dell'avv.  Francesco Paglia;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Con il  gravame  introduttivo  del  giudizio  si  sostiene  che  il
 ricorrente  e'  proprietario  pro-indiviso  di un fondo esteso ettari
 93.73.63 che frazionava ed alienava  in  lotti  delle  dimensioni  di
 circa mq. 5.000.
   Il processo penale si concludeva con la condanna del ricorrente per
 il  reato  di  lottizzazione abusiva in forma cartolare, con sentenza
 del tribunale penale di Caltagirone del 14 giugno 1984.
   Con le ordinanze sindacali dei giorni 8 giugno  1985  e  17  giugno
 1985,  in  applicazione dell'art. 51, comma 10, della legge regionale
 n. 71 del 1978 e' stato ordinato al ricorrente il pagamento, a titolo
 di sanzione pecuniaria, relativa alla lottizzazione  di  terreno  non
 autorizzata   dal   comune   in   contrada  Corvacchio,  delle  somme
 rispettivamente di lire 317.496.000 e di lire 96.833.000.
   Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:
     1)  violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 51, decimo comma
 della legge regionale n. 71 del 1978, in relazione all'art. 28  della
 legge  17  agosto  1942,  n.  1150, nel testo modificato dall'art. 8,
 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed eccesso di potere  per  difetto
 dei  presupposti  e  di  esame,  eccesso  di  potere  per  difetto di
 motivazione, in quanto gli atti impugnati avrebbero come  riferimento
 istruttorio  il  contenuto  della  sentenza penale di condanna, senza
 verifica ulteriore della presenza di  opere  di  urbanizzazione  come
 elemento costitutivo dell'illecito amministrativo della lottizzazione
 abusiva;
     2)  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 51, comma 10, della
 legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, in relazione  agli
 artt.  3  e 23 della Costituzione ed agli artt. 14 e 36 dello Statuto
 regionale siciliano approvato con legge  costituzionale  26  febbraio
 1948,  n.  2,  esorbitando dalla competenza legislativa della regione
 l'imposizione di sanzioni  pecuniarie  ed  in  quanto  violerebbe  il
 principio  di uguaglianza un regime sanzionatorio rigido (pari a lire
 20.000 per mq. lottizzato) e non  correlato  al  valore  delle  opere
 preordinate  alla lottizzazione o delle aree lottizzate come previsto
 dall'art.  41, comma 2, della legge n. 1150 del 1942;
     3) violazione e falsa applicazione dell'art. 18  della  legge  n.
 47  del  1985  ed  eccesso  di potere sotto il profilo del difetto di
 motivazione, carenza dei presupposti, in quanto il frazionamento e la
 compravendita dell'area  in  questione  non  preluderebbero  in  modo
 inequivoco ad una destinazione a scopo edificatorio dell'area oggetto
 della  compravendita  ed  in  quanto  il  regime sanzionatorio di cui
 all'art.  51, comma 10, della legge regionale n. 71 del 1978  sarebbe
 stato  abrogato  con  effetti  retroattivi  dall'art.  39 della legge
 regionale 2 agosto 1985, n. 37.
   Il comune di Caltagirone, nel costituirsi in giudizio,  ha  chiesto
 il rigetto del gravame.
   Alla  pubblica  udienza  del  2  luglio 1996 la causa e' passate in
 decisione.
   Con sentenza parziale deliberata alla camera  di  consiglio  del  2
 luglio  1997,  il collegio ha rigettato il ricorso di cui in epigrafe
 limitatamente al primo e terzo motivo di censura; ed ha  disposto  la
 sospensione  del  giudizio  per remissione alla Corte costituzionale,
 con separata ordinanza, della questione di costituzionalita' relativa
 al secondo motivo di censura.
                             D i r i t t o
   Costituisce ormai principio giurisprudenziale  consolidato  che  in
 materia  di  illeciti  amministrativi,  l'adozione  dei  principi  di
 legalita,  di  irretroattivita'  e   di   divieto   di   applicazione
 dell'analogia,  risultante  dall'art.  1,  legge  n.  689,  del 1981,
 comporta l'assoggettamento del comportamento considerato  alla  legge
 del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita' della
 disciplina  posteriore  piu'  favorevole  e senza che possano trovare
 applicazione  analogica,  attesa  la  differenza  qualitativa   delle
 situazioni  considerate,  gli  opposti  principi  di  cui all'art. 2,
 secondo e terzo comma, c.p. (da ultimo Cass., sez. I, 20 luglio 1994,
 n. 6756).
   Peraltro in materia di illeciti con l'art. 17 della legge regionale
 15 maggio 1986, n. 26, nel testo sostituito dall'art. 57, della legge
 regionale  15 maggio 1986, n. 57, vige il principio che "si applicano
 le  sanzioni  amministrative  previste  dalla  normativa  vigente  al
 momento in cui le opere abusive sono state realizzate".
   A   nulla   rileva,   pertanto,   la   circostanza  che  il  regime
 sanzionatorio di cui all'art. 51, decimo comma, della legge regionale
 n. 71, del  1978,  sia  stato  abrogato  dall'art.  39,  della  legge
 regionale siciliana 2 agosto 1985, n. 37.
   Correttamente,    pertanto,   l'amministrazione   comunale,   nella
 fattispecie, ha irrogato al ricorrente la sanzione prevista dall'art.
 51, decimo comma della legge regionale n. 71 del 1978,  tenuto  conto
 delle date dei rogiti notarili.
   Merita   di   essere   rimessa,   invece,   all'esame  della  Corte
 costituzionale, in quanto non manifestamente infondata  la  questione
 (oggetto  del secondo motivo di censura) relativa alla compatibilita'
 dell'art.   51, decimo comma,  della  legge  regionale  siciliana  27
 dicembre  1978,  n.  71,  con  l'art. 3 della Costituzione, in quanto
 violerebbe il principio di uguaglianza un regime sanzionatorio rigido
 (pari a lire 20.000 per mq. lottizzato) e  non  correlato  al  valore
 delle  opere  preordinate  alla lottizzazione o delle aree lottizzate
 come previsto dall'art.  41, secondo comma della legge n.  1150,  del
 1942.
   Il  regime sanzionatorio della lottizzazione abusiva previsto dalla
 previgente   legislazione    regionale    siciliana    si    appalesa
 caratterizzato  da  una  "rigidita'"  della sanzione che non consente
 all'amministrazione titolare del  potere  sanzionatorio  di  graduare
 l'entita'  della  sanzione alla gravita' dell'illecito che non sempre
 e' correlata alla estensione dell'area lottizzata (tenuto  conto  che
 minore   e'   la   dimensione   dei   lotti,  maggiore  e'  il  danno
 all'equilibrato sviluppo dell'assetto urbanistico del territorio).
   Ne il  predetto  sistema  sanzionatorio  si  appalesa  conforme  al
 principio  di  uguaglianza in quanto non tiene conto del valore delle
 aree che puo' mutare in  modo  consistente  in  considerazione  della
 relativa  ubicazione  (basti  pensare  che  la  medesima  sanzione si
 applicava per una lottizzazione  abusiva  in  localita'  a  peculiare
 vocazione  turistica  o  prossima  ad  una grande citta', le cui aree
 hanno un elevato valore di mercato, e per la lottizzazione effettuata
 in zone a modesta vocazione edilizia).
   Cio'  premesso  il   collegio   ritiene   che   la   questione   di
 costituzionalita' si appalesa non manifestamente infondata anche alla
 luce  della  costante  giurisprudenza  della Corte costituzionale che
 piu' volte ha affermato il principio  della  incostituzionalita'  per
 violazione  dell'art.  3 della Costituzione delle norme che prevedono
 sanzioni amministrative rigide e non  graduabili  in  relazione  alla
 gravita'  dell'illecito  amministrativo  (sentenza  Corte cost. 12-14
 ottobre 1988, n. 971, e sentenza 270 del 1986).
   Quanto alla rilevanza della questione e' sufficiente  rilevare  che
 con  sentenza parziale, deliberata alla medesima camera di consiglio,
 sono  stati  rigettati  i  due  motivi  di  censura  che  prescindono
 dall'esame della questione di costituzionalita' predetta.
   Va,  pertanto,  disposta  la sospensione del giudizio in corso e la
 rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  mandando  alla
 segreteria  della  sezione  gli  adempimenti  di  competenza ai sensi
 dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87.