P.Q.M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100 secondo  comma, del  d.P.R.
 16  maggio  1960,  n. 570, nella parte in cui stabilisce che l'azione
 penale per i reati di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R.   citato
 si  prescrive  in  due  anni  dalla  data  del  verbale  ultimo delle
 elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della cancelleria sia  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  ed  ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento  l'ordinanza  di  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
 costituzionale.
     Udine, addi' 19 maggio 1998
                         Il presidente: Formaio
 98C0834