P.Q.M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100 secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui stabilisce che l'azione penale per i reati di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Udine, addi' 19 maggio 1998 Il presidente: Formaio 98C0834