Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 32 e
 105  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,   n.   12   (Ordinamento
 giudiziario),  e  successive modificazioni, sollevata, in riferimento
 agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo  comma,  e  108,  secondo
 comma,  della  Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo con l'ordinanza
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0850