Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0850