P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n.75, nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a), dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione. Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio del Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 21 gennaio 1998 Il presidente: Corsaro Il relatore: Binagli 98C0853