P. Q. M.
   Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  dichiara  non
 manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n.75, nella parte in
 cui  fa  salvi  gli  effetti  prodottisi e i rapporti giuridici sorti
 sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera  a),  dei  decreti-legge  28
 febbraio  1992,  n.  174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n.
 319, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione.
   Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
   Dispone  altresi' che a cura della segreteria la presente ordinanza
 sia  notificata  alle  parti  in  causa  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio  del Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Firenze, addi' 21 gennaio 1998
                        Il presidente: Corsaro
                                                  Il relatore: Binagli
 98C0853