P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione;   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 1626
 del 16 giugno 1979 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 1542 del 22
 giugno 1984 nella parte in cui prevedono che i medici  fiduciari  non
 hanno qualita' di impiegati, pur in presenza di una disciplina tipica
 del  lavoro  subordinato  e prescindendo dal concreto atteggiarsi del
 rapporto;
   Ordina  la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  a cura della cancelleria di questa sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 dei Deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Catania il 26 maggio 1998 nella Camera di Consiglio
 del tribunale sezione lavoro.
                         Il Presidente: Pagano
 98C0865