P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 1626 del 16 giugno 1979 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 1542 del 22 giugno 1984 nella parte in cui prevedono che i medici fiduciari non hanno qualita' di impiegati, pur in presenza di una disciplina tipica del lavoro subordinato e prescindendo dal concreto atteggiarsi del rapporto; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria di questa sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Catania il 26 maggio 1998 nella Camera di Consiglio del tribunale sezione lavoro. Il Presidente: Pagano 98C0865