IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  contro
 Auricchio Francesco ed altri.
   Premesso che, con sentenza  pronunciata  in  data  odierna,  questo
 collegio  ha  definito,  ai  sensi  dell'art.  247 d.t.c.p.p., previa
 separazione dei giudizi, ai sensi del  comma  5  di  detta  norma  le
 posizioni  degl'imputati  Di  Luggo Angelo, Ambrosio Angelo Raffaele,
 Aquino Antonio, Casillo Antonio, Casillo Maria e  Truvolo  Carmosina,
 imputati  degli  stessi  reati  dei  quali sono chiamati a rispondere
 gl'imputati del presente procedimento, le cui posizioni, come  si  e'
 detto, sono state stralciate dall'unico originario procedimento;
   Rilevato  che,  dopo  la lettura del dispositivo che ha definito il
 suddetto  procedimento,   la   difesa   degl'imputati   ha   eccepito
 l'incompatibilita'    del   collegio   a   conoscere   del   presente
 procedimento, ai sensi dell'art.  34 c.p.p. e alla luce del principio
 affermato dalla Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  371  del  2
 novembre 1996;
   Rilevato, altresi', che l'art. 245 d.t.c.p.p. non indica l'art.  34
 c.p.p.,  tra  le  norme  del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre
 1988, n. 447, applicabili ai procedimenti sorti sotto  l'imperio  del
 c.p.p.  approvato  con  r.d.  19  ottobre  1930,  n.1399,  per cui la
 suddetta dichiarazione d'illegittimita' di detta norma, in parte qua,
 non puo' ritenersi estesa immediatamente anche a  tali  procedimenti,
 relativamente ai quali l'incompatibilita' del giudice e' disciplinata
 tuttora  all'art.   61 c.p.p. (r.d. n. 1399/30), che non prevede, tra
 le ipotesi d'incompatibilita', quella prospettata,  in  questa  sede,
 dalla difesa degl'imputati;
   Ritenuto  che,  a  fronte  di  tale  sistema normativo, si profila,
 sicuramente, un dubbio di legittimita'  costituzionale  del  predetto
 art.   61  c.p.p.    (1930),  tuttora  in  vigore,  limitatamente  ai
 procedimenti di cui all'art.  241 d.t.c.p.p. (1988), nella  parte  in
 cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia pronunciato,
 ovvero  abbia  concorso  a  pronunciare,  sentenza  contro taluni dei
 coimputati  di  un  procedimento,  nel  quale  abbia  incidentalmente
 valutato  le  posizioni  di altri coimputati, al fine di accertare la
 responsabilita' dei primi. In proposito, non e'  superfluo  osservare
 che,  se  e'  vero,  nel  rito  del 1930, il giudice del dibattimento
 conosce ab initio tutti gli atti del procedimento, e'  pur  vero  che
 non  e' tale conoscenza a determinare l'incompatibilita', nel caso di
 specie, bensi' la successiva incidentale valutazione degli stessi;
   Ritenuto  che  tale  illegittimita'  costituzionale  si   manifesta
 rispetto:
     a)  all'art.  3  Cost.,  poiche',  in assenza della previsione in
 questione,  si  determina  una  disparita'  di  trattamento  fra  gli
 originari  coimputati  di un processo disciplinato dal c.p.p. (d.P.R.
 n. 447/1988) e quelli di un processo disciplinato dal c.p.p. (r.d. n.
 1399/30),  dal  momento  che  soltanto  rispetto  ai  primi,   e   in
 conseguenza  del  ricordato intervento della Corte costituzionale, e'
 stata  introdotta  la  menzionata  ipotesi   d'incompatibilita'   del
 giudice;
     b)  all'art.  27,  comma  secondo, Cost., poiche' la valutazione,
 benche'  incidentale,  delle   posizioni   dei   predetti   originari
 coimputati,  al  fine  dell'accertamento  della  responsabilita'  dei
 coimputati residui, si risolve  in  una  indiretta  anticipazione  di
 giudizio nei confronti dei primi;
   Ritenuta   rilevante  l'anzidetta  questione,  essendo  attualmente
 investito questo collegio anche  della  cognizione  del  procedimento
 contro  i  residui  coimputati,  dopo la pronuncia di sentenza contro
 quelli ammessi alla definizione con rito abbreviato;  ne',  peraltro,
 l'ostacolo  puo'  ritenersi  superato dalla previsione di separazione
 dei giudizi,  di  cui  all'art.  247,  comma  5,  c.p.p.,  che'  tale
 previsione si risolve in un mero artificio processuale;