IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento contro Auricchio Francesco ed altri. Premesso che, con sentenza pronunciata in data odierna, questo collegio ha definito, ai sensi dell'art. 247 d.t.c.p.p., previa separazione dei giudizi, ai sensi del comma 5 di detta norma le posizioni degl'imputati Di Luggo Angelo, Ambrosio Angelo Raffaele, Aquino Antonio, Casillo Antonio, Casillo Maria e Truvolo Carmosina, imputati degli stessi reati dei quali sono chiamati a rispondere gl'imputati del presente procedimento, le cui posizioni, come si e' detto, sono state stralciate dall'unico originario procedimento; Rilevato che, dopo la lettura del dispositivo che ha definito il suddetto procedimento, la difesa degl'imputati ha eccepito l'incompatibilita' del collegio a conoscere del presente procedimento, ai sensi dell'art. 34 c.p.p. e alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 2 novembre 1996; Rilevato, altresi', che l'art. 245 d.t.c.p.p. non indica l'art. 34 c.p.p., tra le norme del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, applicabili ai procedimenti sorti sotto l'imperio del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n.1399, per cui la suddetta dichiarazione d'illegittimita' di detta norma, in parte qua, non puo' ritenersi estesa immediatamente anche a tali procedimenti, relativamente ai quali l'incompatibilita' del giudice e' disciplinata tuttora all'art. 61 c.p.p. (r.d. n. 1399/30), che non prevede, tra le ipotesi d'incompatibilita', quella prospettata, in questa sede, dalla difesa degl'imputati; Ritenuto che, a fronte di tale sistema normativo, si profila, sicuramente, un dubbio di legittimita' costituzionale del predetto art. 61 c.p.p. (1930), tuttora in vigore, limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 241 d.t.c.p.p. (1988), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia pronunciato, ovvero abbia concorso a pronunciare, sentenza contro taluni dei coimputati di un procedimento, nel quale abbia incidentalmente valutato le posizioni di altri coimputati, al fine di accertare la responsabilita' dei primi. In proposito, non e' superfluo osservare che, se e' vero, nel rito del 1930, il giudice del dibattimento conosce ab initio tutti gli atti del procedimento, e' pur vero che non e' tale conoscenza a determinare l'incompatibilita', nel caso di specie, bensi' la successiva incidentale valutazione degli stessi; Ritenuto che tale illegittimita' costituzionale si manifesta rispetto: a) all'art. 3 Cost., poiche', in assenza della previsione in questione, si determina una disparita' di trattamento fra gli originari coimputati di un processo disciplinato dal c.p.p. (d.P.R. n. 447/1988) e quelli di un processo disciplinato dal c.p.p. (r.d. n. 1399/30), dal momento che soltanto rispetto ai primi, e in conseguenza del ricordato intervento della Corte costituzionale, e' stata introdotta la menzionata ipotesi d'incompatibilita' del giudice; b) all'art. 27, comma secondo, Cost., poiche' la valutazione, benche' incidentale, delle posizioni dei predetti originari coimputati, al fine dell'accertamento della responsabilita' dei coimputati residui, si risolve in una indiretta anticipazione di giudizio nei confronti dei primi; Ritenuta rilevante l'anzidetta questione, essendo attualmente investito questo collegio anche della cognizione del procedimento contro i residui coimputati, dopo la pronuncia di sentenza contro quelli ammessi alla definizione con rito abbreviato; ne', peraltro, l'ostacolo puo' ritenersi superato dalla previsione di separazione dei giudizi, di cui all'art. 247, comma 5, c.p.p., che' tale previsione si risolve in un mero artificio processuale;