P. Q. M.
   Visto  l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  61,  c.p.p.  introdotto con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399,
 rispetto agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost., nella parte  in  cui
 non  prevede  l'incompatibilita'  del  giudice che abbia pronunciato,
 ovvero abbia concorso  a  pronunciare,  sentenza  contro  taluni  dei
 coimputati  di  un  procedimento,  nel  quale  abbia  incidentalmente
 valutato le posizioni di altri coimputati, al fine  di  accertare  la
 responsabilita' dei primi;
   Ordina  sospendersi  il  giudizio  in corso, fino alla pronuncia su
 detta questione da  parte  della  Corte  costituzionale,  alla  quale
 ordina che siano trasmessi immediatamente gli atti;
   Manda  alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 sig. Presidente del Consiglio dei Ministri  e  per  la  comunicazione
 della  stessa  al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig.
 Presidente del Senato della Repubblica.
     Nola, addi' 14 novembre 1997
                         Il presidente: Zazzera
                                          I giudici: Barbalucca-Alfano
 98C0867