P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, c.p.p. introdotto con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, rispetto agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia pronunciato, ovvero abbia concorso a pronunciare, sentenza contro taluni dei coimputati di un procedimento, nel quale abbia incidentalmente valutato le posizioni di altri coimputati, al fine di accertare la responsabilita' dei primi; Ordina sospendersi il giudizio in corso, fino alla pronuncia su detta questione da parte della Corte costituzionale, alla quale ordina che siano trasmessi immediatamente gli atti; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica. Nola, addi' 14 novembre 1997 Il presidente: Zazzera I giudici: Barbalucca-Alfano 98C0867