ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 218, comma 2,
 del codice della strada (emanato con decreto   legislativo 30  aprile
 1992,  n.  285  e  successive modificazioni), promossi con ordinanze,
 emesse l'8  maggio  1997  dal  pretore  di  Bassano  del  Grappa  nei
 procedimenti  civili vertenti tra Manfrotto Abramo e la prefettura di
 Vicenza e tra Taddei Martina e la prefettura di Vicenza, iscritte  ai
 nn.  507  e  562  del  registro  ordinanze  1997 e   pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  36  e  38,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  22  aprile  1998  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con due ordinanze di identico tenore emesse l'8 maggio 1997,
 il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3   e   24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  218,  comma  2,  del  codice  della  strada
 (emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte
 in  cui  non  prevede,  per la notifica dell'ordinanza prefettizia di
 sospensione della patente di guida,  un  termine  perentorio  la  cui
 inosservanza sia sanzionata a pena di nullita'.
   La  norma  impugnata  stabilisce  che,  in  ipotesi  di  violazioni
 comportanti la sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione
 della  patente di guida, l'agente accertatore procede al ritiro della
 patente stessa ed al  suo invio, entro i  cinque  giorni  successivi,
 alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei
 successivi  quindici  giorni, emette il provvedimento di sospensione,
 che deve essere "notificato immediatamente all'interessato".
   2. - Secondo il giudice a quo la mancata previsione di  un  preciso
 termine per la notifica, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di
 nullita',  si traduce in una compromissione del diritto di difesa del
 trasgressore, che  viene  privato  della  possibilita'  di  ricorrere
 immediatamente  all'autorita'  giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del
 codice della strada e di richiedere ed  ottenere,  concorrendo  gravi
 motivi,  la  sospensione  del  provvedimento  prefettizio,  ai  sensi
 dell'art.  22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   Puo' infatti accadere - come nei casi di specie -  che  l'ordinanza
 del  prefetto  sia  notificata  quando e' gia' interamente decorso il
 periodo di sospensione della patente.
   Pertanto, se permane l'interesse del trasgressore  all'impugnazione
 del  provvedimento, al fine della cancellazione della sua annotazione
 sulla patente di guida, egli deve scontare in tutto  o  in  parte  la
 sanzione  inflittagli,  senza  poter  sollecitare un previo controllo
 giurisdizionale sulla sua legittimita' e fondatezza.
   In tal modo, secondo il rimettente, viene innanzitutto  violato  il
 diritto  di  difesa,  garantito  dall'art. 24 della Costituzione.  Ma
 viene violato anche l'art. 3, sotto due profili: in primo  luogo,  si
 produce   un'ingiustificata   disparita'   di   trattamento  rispetto
 all'ipotesi di irrogazione  di  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
 disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge
 n.  689  del  1981,  ove  si  prevede  - in caso di impossibilita' di
 contestazione  immediata  -  la  notificazione  degli  estremi  della
 violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza
 comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. In
 secondo luogo, appare irragionevole che la norma impugnata stabilisca
 un  termine  perentorio per l'emissione del provvedimento prefettizio
 di sospensione della patente  e  non  anche  per  la  notifica  dello
 stesso.
   3. - E' intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, la quale ha eccepito l'inammissibilita' della  questione,  per
 difetto  di  motivazione in ordine alla rilevanza, poiche' il pretore
 di Bassano del Grappa avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti
 si siano resi  o  meno  colpevoli  della  violazione  di  eccesso  di
 velocita'  contestata  loro  dal  prefetto e abbiano quindi subito un
 pregiudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
   In ogni caso, la difesa  erariale  ritiene  che  la  questione  sia
 manifestamente infondata.
   A  suo  avviso,  infatti, la norma impugnata non lede il diritto di
 difesa, poiche' stabilisce in modo puntuale termini  molto  brevi  ed
 anche  perentori  per  le  varie fasi del procedimento amministrativo
 preordinato all'emanazione del provvedimento di  sospensione:  cinque
 giorni  per  la  trasmissione  al  prefetto  della  patente ritirata,
 quindici giorni per l'emissione del  provvedimento  prefettizio,  con
 l'implicita  decadenza  dell'autorita'  amministrativa  dal potere di
 provvedere ad irrogare  la  sospensione,  decorso  inutilmente  detto
 termine.  Pertanto,  attualmente  la norma garantirebbe il diritto di
 difesa piu' efficacemente di quanto potrebbe fare la previsione di un
 termine  perentorio  per   la   notifica,   in   quanto   disporrebbe
 direttamente  la  restituzione  del  documento al titolare, una volta
 trascorsi  i  quindici   giorni   previsti   per   l'emanazione   del
 provvedimento prefettizio.
   Inoltre,   il  diritto  di  difesa  non  sarebbe  violato,  poiche'
 l'interessato potrebbe proporre opposizione al  pretore  direttamente
 avverso  il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della
 patente, chiedendone la sospensione ai  sensi  dell'art.  22,  ultimo
 comma,  della  legge  n. 689 del 1981. Nel comportamento materiale di
 ritiro della patente, infatti, sarebbe  implicitamente  configurabile
 il provvedimento di sospensione da parte del prefetto, in quanto tale
 atto  e'  vincolato  nell'adozione  e  discrezionale  soltanto  nella
 determinazione della durata.
   L'anzidetta efficacia della tutela attualmente prevista  renderebbe
 ugualmente    insussistente   la   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione, sotto  il  profilo  della  disparita'  di  trattamento,
 parametro  che  comunque  non  potrebbe  essere richiamato, in quanto
 l'art. 201 e l'art. 218 del codice della strada disciplinano  ipotesi
 diverse.  Quanto  all'ulteriore  profilo  della  irragionevolezza, il
 giudice a quo non avrebbe indicato la norma costituzionale violata e,
 comunque, avrebbe "inteso invadere il merito legislativo".
                         Considerato in diritto
   1. - Il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, nell'ambito  di
 due   diversi   giudizi,   la   medesima  questione  di  legittimita'
 costituzionale, dubitando della conformita' agli artt. 3 e  24  della
 Costituzione dell'art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato
 con  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui
 non  prevede,  per  la   notifica   dell'ordinanza   prefettizia   di
 sospensione  della  patente  di  guida,  un termine perentorio la cui
 inosservanza sia  sanzionata  a  pena  di  nullita'.  I  due  giudizi
 incidentali  devono,  quindi,  essere  riuniti  e decisi con un'unica
 pronuncia.
   2.   -   Preliminarmente   occorre   esaminare    l'eccezione    di
 inammissibilita'  della  questione,  per  difetto  di  motivazione in
 ordine alla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo
 cui il pretore avrebbe dovuto prima accertare  se  gli  opponenti  si
 siano  resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di velocita'
 contestata loro dal prefetto e abbiano, quindi, subito un pregiudizio
 dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
   L'eccezione non puo' essere accolta.
   Il  giudice  a  quo  chiarisce,  infatti,  di  essere  chiamato   a
 pronunciarsi,  in  entrambi  i giudizi principali, sulla legittimita'
 delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente, sulla  base
 delle domande delle parti che eccepiscono, tra l'altro, la tardivita'
 della  loro  notifica:  per  rispondere  a  tale  censura  egli  deve
 applicare la norma impugnata, della cui legittimita'  costituzionale,
 pero',  dubita.    Percio' il pretore di Bassano del Grappa, prima di
 pronunciarsi sul merito della controversia, ha sospeso i due  giudizi
 e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
   3. - Nel merito la questione non e' fondata.
   L'art.  218,  comma  2,  del  codice  della  strada dispone che, in
 ipotesi  di  violazioni  comportanti   la   sanzione   amministrativa
 accessoria   della  sospensione  della  patente  di  guida,  l'agente
 accertatore procede al ritiro della patente stessa ed al  suo  invio,
 entro  i  cinque  giorni  successivi, alla prefettura del luogo della
 commessa violazione.  Il prefetto, nei  successivi  quindici  giorni,
 emette  il  provvedimento  di sospensione, che deve essere notificato
 immediatamente all'interessato e che viene iscritto sul documento  di
 guida.  Qualora  l'ordinanza  prefettizia  non  venga  emessa entro i
 termini  indicati,  il  titolare  della  patente  puo'  ottenere   la
 restituzione di quest'ultima.
   Il  diritto  di  difesa  dell'interessato  non  risulta  compresso,
 anzitutto perche', nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v.
 le sentenze n. 31 del 1996, n. 437 del 1995, n.  255  e  n.  311  del
 1994),  occorre  affermare  che  egli  puo'  immediatamente  proporre
 opposizione  al  pretore   avverso   il   verbale   di   accertamento
 dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione
 ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981.
   Qualora  preferisca,  invece,  attendere  di  conoscere l'ordinanza
 prefettizia e questa non gli  venga  notificata  entro  venti  giorni
 dalla data di ritiro della patente (termine risultante dalla somma di
 quelli stabiliti nel comma 2, dell'art. 218 cod. strada), egli potra'
 richiedere la riconsegna del documento di guida. A quel punto, potra'
 agevolmente verificare se sia stato emesso o meno un provvedimento di
 sospensione  della  patente: in caso affermativo, infatti, la patente
 stessa non verra' restituita  o,  quand'anche  lo  fosse,  riportera'
 l'annotazione  della  sospensione,  si'  che,  in  entrambi  i  casi,
 l'interessato   potra'   richiedere    immediatamente    copia    del
 provvedimento   prefettizio   ed   eventualmente   impugnarlo  avanti
 l'autorita' giudiziaria.
   4. - Per le anzidette ragioni non sussiste neppure  una  violazione
 dell'art.    3    della   Costituzione,   non   rinvenendosi   alcuna
 irragionevolezza nella scelta legislativa  di  stabilire  un  termine
 perentorio  entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio
 di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui
 il provvedimento stesso va notificato.
   Ugualmente, non sussiste alcuna disparita' di trattamento  rispetto
 all'ipotesi  di  irrogazione  di  sanzioni amministrative pecuniarie,
 disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge
 n. 689 del 1981, ove si  prevede  -  in  caso  di  impossibilita'  di
 contestazione  immediata  -  la  notificazione  degli  estremi  della
 violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza
 comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta.  A
 parte  il  fatto  che  in  questa  seconda ipotesi il termine risulta
 notevolmente piu' lungo - e quindi il presunto trasgressore si  trova
 in  una condizione meno favorevole -, la fattispecie ivi disciplinata
 non  e'  comparabile  con  quella  regolata  dalla  norma  impugnata,
 considerata,  soprattutto,  la  circostanza  che  nel  caso  previsto
 dall'art.  201  del  codice  della  strada  non  si  puo'   procedere
 all'immediata  contestazione  dell'infrazione commessa, come avviene,
 invece, in quello oggetto dell'art. 218.