Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3  e  4
 della  legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per
 la nomina di amministratori  e  rappresentanti  della  regione  negli
 organi  di  amministrazione  attiva e di controllo di enti di diritto
 pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art.  23,
 comma 1, della legge della regione siciliana 7  marzo  1997,  n.    6
 (Programmazione  delle  risorse  e  degli  impieghi.  Contenimento  e
 razionalizzazione della spesa e altre  disposizioni  aventi  riflessi
 finanziari  sul  bilancio  della  regione), sollevate, in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio  della  divisione
 dei  poteri,  dalla  Corte  dei  conti,  sezione  di controllo per la
 regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0881