Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23, comma 1, della legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio della divisione dei poteri, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0881