Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318,  primo
 comma,  645,  primo  comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del
 codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3  e
 24   della  Costituzione,  dal  giudice  di  pace  di  Stradella  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0884