Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Contri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0884