Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
 codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28
 luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento
 agli artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27,
 secondo comma, della  Costituzione,  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di Tivoli, con l'ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85
 del 1998);
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  34,  431,  566  del codice di procedura
 penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
 procedura  penale),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, primo
 comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della
 Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,  con
 le  ordinanze  del 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6 novembre 1997
 (r.o. nn.  879 del 1997, 89 del 1998, 125 del 1998).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0888