Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica 98C0894