Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice  di
 procedura   penale,   sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dal Tribunale di Reggio  Calabria  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                  Il Presidente e redattore: Vassalli
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
 98C0894