Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale:
     a) dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212  (Norme  per  la
 disciplina della propaganda elettorale);
     b)  dell'art.  29,  commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81
 (Elezione diretta del sindaco, del presidente  della  provincia,  del
 consiglio  comunale  e  del  consiglio  provinciale),  sollevate,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Guizzi
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
 98C0903