Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale); b) dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica 98C0903