Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     a)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, primo
 e secondo comma, del  codice  penale,  nella  parte  in  cui  prevede
 l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero
 in un ospedale psichiatrico giudiziario;
     b) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, quarto
 comma, del codice penale;
     c)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 206, primo
 comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la  possibilita'
 di  disporre  il  ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale
 psichiatrico giudiziario;
     d)  dichiara  l'inammissibilita'  della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  312  del  codice  di   procedura   penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  10,  27  e 31 della
 Costituzione,  dal  Tribunale  per  i  minorenni   di   Brescia   con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0954