Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; b) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, quarto comma, del codice penale; c) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 206, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la possibilita' di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario; d) dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 312 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0954