Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11, comma 1,
 della  legge  16   marzo   1988,   n.   88   (Norme   sugli   accordi
 interprofessionali  e  sui  contratti  di  coltivazione e vendita dei
 prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che  la  competenza
 arbitrale  possa  essere  derogata  anche  con  atto  unilaterale  di
 ciascuno dei contraenti.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0955