Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0955