P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 91 e 92, comma primo, fino a "superflue" e
 comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 sospensione del presente giudizio;
   Ordina che la presente ordinanza, a  cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Firenze, addi' 15 giugno 1998
                       Il giudice di pace: Dolfi
 98C0971