P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 e 92, comma primo, fino a "superflue" e comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 15 giugno 1998 Il giudice di pace: Dolfi 98C0971