P. Q. M.
   La  commissione,  visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9
 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale,   per  contrasto  con  gli  articoli  3  e  24  della
 Costituzione, dell'art. 7 r.d-l. 27 novembre 1938, n. 1578 convertito
 in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e dell'art. 82 r.d. 22 gennaio  1934,
 n.  37  nella  parte in cui non prevedono le libera domiciliazione in
 riferimento alla difesa tecnica innanzi alla  giurisdizione  speciale
 della  giustizia  tributaria  come  consentita  agli  altri difensori
 indicati nell'art.  12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;  sospende
 il  giudizio  e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale; ordina, che  a  cura  della  segreteria  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  e  al  presidente  di questa
 commissione, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e  che
 la  stessa  sia  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
 del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Trieste, 30 luglio 1997.
                         Il presidente: Vascon
                                         Il giudice relatore: Di Paoli
 98C0987