P. Q. M. La commissione, visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 7 r.d-l. 27 novembre 1938, n. 1578 convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 nella parte in cui non prevedono le libera domiciliazione in riferimento alla difesa tecnica innanzi alla giurisdizione speciale della giustizia tributaria come consentita agli altri difensori indicati nell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente di questa commissione, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Trieste, 30 luglio 1997. Il presidente: Vascon Il giudice relatore: Di Paoli 98C0987