LA CORTE DEI CONTI
   Uditi  nella pubblica udienza del 21 gennaio 1998, con l'assistenza
 del segretario sig.ra Nicoletti  Esposito,  il  consigliere  relatore
 dott.  Angelo Antonio Parente e gli avvocati Vittorio Rossi e Italico
 Pederzoli le parti ricorrenti, e non rappresentata  l'amministrazione
 resistente;
    Visti  i ricorsi iscritti ai nn. 06487/M e 07442/M del registro di
 segreteria;
   Visti gli atti di causa;
   Ha pronunciato la seguente ordinnza;
   Sui ricorsi presentati il primo da Cipullo Andrea,  Macchia  Mauro,
 Di  Mari Vincenzo, Novello Ugo, Villani Salvatore, Graziano Antonino,
 Macchia  Giuseppe,  Grasso  Silvestro,   Timperi   Augusto,   Barbera
 Antonino,   Polito  Francesco,  Gallo  Giuseppe,  Cespites  Emanuele,
 Verderosa  Salvatore,  Lauricella  Luigi,  Livi  Vittorio,  Ricciardi
 Antonino, Mustone Dario, Spadaro Salvatore, Bultrini Arnaldo, Puglisi
 Michele,  Gatani Giuseppe, Patini Luciano, Virgili Vittorio, Calabro'
 Giovanni, Vita Carino  Francesco,  Saulli  Rolando,  Nanna  Domenico,
 Nitrola Francesco, Natale Francesco, Piccirillo Michele, Gemma Luigi,
 Mastroiaco  Eliseo, Antonilli Pietro, Pasquariello Matteo, Bollettini
 Nicola, Musella Giovanni, Cautela Antonino, Luciani Giovanni, Mercone
 Girolamo, De Lenardis Dino, Imperi Mario,  Cinelli  Orlando,  Cusenza
 Salvatore,  Perna  Giovanni,  Del  Gaudio Carmine, Lo Presti Filippo,
 Piva Alessandro, Vanni Mauro, Carlini  Lino,  Oddi  Pietro,  Pezzulla
 Francesco  Floriano,  Colella  Francesco,  Norelli  Vincenzo, Minucci
 Bruno, Nappi Aniello ed il secondo il 27  dicembre  1996  da:  Rosito
 Luigi,  Malaspina  Francesco,  Palazzo  Angelo,  Merola Salvatore, Di
 Martino Domenico, Biasotti Graziano residenti nella regione  Lazio  e
 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giunio Bazzoni, 5 presso
 lo  studio dell'avv. Vittorio Rossi che, unitamente e disgiuntamente,
 con l'avvocato  Italico  Pederzoli,  li  rappresenta  e  difende  nel
 presente  giudizio, giusta procura in calce ai ricorsi stessi, contro
 il  Ministero  della  difesa,  per  il  mancato   adeguamento   della
 indennita'  di  ausiliaria  in  godimento  in  relazione al d.lgs. 12
 maggio 1995, n. 198, ed in particolare i capolista Cipullo  Andrea  e
 Rosito  Luigi  avverso  la nota del Comando della regione Carabinieri
 Lazio, servizio amministrativo e trattamento economico di attivita' e
 di quiescenza, rispettivamente in data 4 gennaio 1996 ed  in  data  2
 dicembre  1996, che hanno respinto la loro domanda intesa ad ottenere
 detto adeguamento; tutti gli altri avverso il comportamento  omissivo
 della stessa amministrazione, da interpretarsi quale analogo diniego.
 alla stregua delle note suindicate.
                               F a t t o
   I  ricorrenti,  tutti  marescialli maggiori delle varie qualifiche,
 gia' inquadrati nel VII livello, in ausiliaria prima del 1  settembre
 1995,  con  indennita',  connessa  a tale posizione, parametrata alla
 retribuzione dei colleghi in servizio di pari  grado  ed  anzianita',
 lamentano,  con  le proposte impugnative, che tale indennita' non sia
 stata adeguata in rapporto al  nuovo  livello  retributivo  (VII-bis)
 conferito  ai loro pari grado in servizio, contestando l'applicazione
 loro fatta dall'amministrazione della disposizione, art. 53, comma 4,
 del d.lgs. n. 198/1995, in errata coordinazione  coll'art.  46  della
 legge   10  maggio  1983,  n.  212,  e  successive  modificazioni  ed
 integrazioni, che assicura un adeguamento costante  nel  tempo  della
 indennita'  di ausiliaria al trattamento omnicomprensivo dei colleghi
 in servizio e che, non essendo stata abrogata, opera anche  oltre  la
 data  del  31  agosto 1995 e quindi in relazione anche alla qualifica
 (ispettori)  ed  al  livello   (VII-bis)   riconosciuti   nel   nuovo
 ordinamento  ai  sottufficiali  che,  secondo il vecchio ordinamento,
 rivestono il grado di maresciallo maggiore nelle varie  articolazioni
 (e  financo  il  grado di maresciallo capo).   Con i proposti ricorsi
 essi chiedono il riconoscimento del diritto al suindicato adeguamento
 della loro indennita'  di  ausiliaria,  prospettando,  in  subordine,
 questione   di  legittimita'  costituzionale  della  norma  contenuta
 nell'art. 53, comma 4, del d.lgs.  n.  198/1995,  la'  dove  dichiara
 inapplicabili le nuove disposizioni al perso-nale in ausiliaria al 31
 agosto  1995  e dispone che la indennita' a questo spettante ai sensi
 dell'art. 46  della  legge  10  maggio  1983,  n.  212  e  successive
 modifiche   ed  integrazioni,  debba  rimanere  ancorata  ai  livelli
 retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5  e  relativa
 legge  di  conversione  6  marzo  1992, n. 216, conferiti allo stesso
 personale.   Essi deducono violazione  dei  seguenti  articoli  della
 Costituzione:  dell'art. 76, sotto il profilo dell'eccesso di delega,
 riguardando,  la  norma contestata, materia: modifica del trattamento
 di quiescenza del personale in ausiliaria, per  la  parte  costituita
 dalla  relativa  indennita', non compresa nell'oggetto definito dalla
 norma delegante (l'art. 3 della legge n. 216/1992) attinente soltanto
 al riordino delle carriere,  delle  attribuzioni  ed  al  trattamento
 economico del personale di Polizia in servizio; dell'art. 36, perche'
 la  norma  contestata,  disancorando  l'indennita'  di ausiliaria dal
 trattamento  economico  spettante  "nel  tempo"  ai  pari  grado   in
 servizio, in deroga alla normativa sulla ausiliaria (art. 46 legge n.
 212/1983),  si  risolve  in  una  ingiustificata  decurtazione  della
 indennita' stessa;
     dell'art. 97, perche' la norma in esame altera, per il  personale
 di  cui  trattasi,  il  raccordo  tra  la  misura della indennita' di
 ausiliaria ed il trattamento di attivita' dei pari grado in servizio,
 contro ogni regola di razionalita' buon  andamento  ed  imparzialita'
 della  amministrazione.    La  normativa  sull'ausiliaria  ha  voluto
 assicurare al personale in tale posizione  un  costante  adeguamento,
 nella  misura dell'80%, al trattamento spettante nel tempo al collega
 in servizio di pari grado ed anzianita';  e  cio'  in  considerazione
 delle   particolari   condizioni   e   vincoli   che   caratterizzano
 l'ausiliaria (idoneita' fisica al servizio  militare  incondizionato,
 costante  disponibilita'  per eventuali richiami, divieto di assumere
 incarichi  ed  impieghi  retribuiti;  assoggettamento  del   relativo
 trattamento  alle  ritenute pensionistiche) e che la rendono di fatto
 piu' simile ad una posizione di attivita che  ad  una  posizione  del
 congedo.    La  norma in discussione fa venire meno tale adeguamento,
 mantenendo  fermi,  per  la  determinazione   della   indennita'   di
 ausiliaria  dei  ricorrenti, i precedenti livelli retributivi.  Altra
 incongruenza e data dal fatto che essa nulla dispone circa  il  grado
 ed  il  livello retributivo che dovra' essere attribuito loro in caso
 di richiamo: se quello di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
 P.S.  (livello  VII-bis)  di  nuova  istituzione,  oppure  il   grado
 rivestito, di maresciallo maggiore, non piu' esistente.
   Ed  inoltre  la  norma  avrebbe l'effetto di provocare una sorta di
 loro  retrocessione,  ai  fini  della  indennita'  di  ausiliaria  in
 questione,   poiche',  bloccandone  il  ragguaglio  al  VII  livello,
 assimilerebbe i  ricorrenti,  marescialli  maggiori,  ai  marescialli
 capi,   ordinari  ed  anche  ai  brigadieri  iscritti  nei  gradi  di
 avanzamento.
   Ne' si  vede,  soggiungono  i  ricorrenti,  come  possa  in  futuro
 realizzarsi il prescritto adeguamento della indennita', una volta che
 questa  sia rimasta ancorata ad un liveIlo che non e' piu' quello dei
 pari  grado  in  servizio  (VII-bis).  bensi'  di  sottufficiali  che
 appartengono a gradi inferiori;
     dell'art.  3,  per disparita' di trattamento rispetto ai colleghi
 dello stesso grado di maresciallo maggiore, anch'essi in  ausiliaria,
 ma  che  alla  data del 1 settembre 1995 risultavano richiamati e che
 hanno integralmente beneficiato dei nuovi inquadramenti con  riflessi
 sul  trattamento  di  quiescenza,  dai  quali  sono rimasti esclusi i
 ricorrrenti.
                             D i r i t t o
   Preliminarmente va disposta la riunione ex art. 273 c.p.c. dei  due
 ricorsi concernendo essi identica questione.
   I ricorrenti invocano a sostegno della loro pretesa all'adeguamento
 dell'indennita'  di  ausiliaria  in  godimento  al  livello  VII-bis,
 riconosciuto nell'ordinamento delle carriere introdotto dal d.lgs. 15
 maggio 1995, n. 198, in favore degli ex  marescialli  maggiori  delle
 varie articolazioni ed anche dei marescialli capi iscritti nei quadri
 di avanzamento, il primo comma dell'art. 46, legge 10 maggio 1983, n.
 212,  che, con le modifiche introdotte dall'art. 12, legge 1 febbraio
 1989, n. 53, cosi' dispone: "Al sottufficiale in ausiliaria  compete,
 in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda,
 non  riversibile,  pari  all'80%  per  cento  della differenza tra il
 trattamento di  quiescenza  percepito  ed  il  trattamento  economico
 spettante nel tempo al sottufficiale in attivita' di servizio di pari
 grado ed anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal
 sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.
   Per  il  calcolo della predetta differenza non si tiene conto della
 indennita' integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia".
   Tale pretesa non puo' essere assecondata opponendovisi il  comma 4,
 dell'art. 53, del citato d.lgs. secondo cui "al  personale  che  alla
 data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si
 applicano    le   disposizioni   del   presente   decreto   ai   fini
 dell'adeguamento della indennita' prevista rispettivamente  dall'art.
 46  della  legge  10  maggio  1983, n. 212, e successive modifiche ed
 integrazioni e dell'art. 12 della legge 1  febbraio  1989,  n.  53  e
 successive    modificazioni    ed   integrazioni.   Ai   fini   della
 determinazione  dell'indennita'  di  ausiliaria spettante al medesimo
 personale  restano  in  vigore  i  livelli  retributivi  di  cui   al
 decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 e la relativa legge di conversione
 6 marzo 1992, n. 216".
   Con  la surriportata disposizione i sottufficiali, cui si riferisce
 l'art. 46 della legge n. 216/1983, e gli appuntati, cui si  riferisce
 l'art. 12 della legge n. 53/1989, dell'Arma dei carabinieri, che alla
 data  del 31 agosto 1991 si trovavano nella posizione di ausiliaria e
 non erano richiamati, sono stati esclusi,  ai  fini  dell'adeguamento
 della  indennita'  di ausiliaria in godimento, dai benefici riservati
 al personale in servizio  di  pari  grado  ed  anzianita',  rimanendo
 invece ancorati agli anteriori livelli.
   I  ricorrenti,  tutti  marescialli  maggiori,  inquadrati  nel  VII
 livello in applicazione dei succitati decreti-legge n. 5/1992 e legge
 n.  216/1992, trovandosi alla data del 31 agosto 1995 in posizione di
 ausiliaria (non richiamati), non possono, per l'impedimento contenuto
 nella richiamata  disposizione,  beneficiare  dell'adeguamento  della
 loro  indennita' di ausiliaria al trattamento omnicomprensivo annesso
 al livello VII-bis dei loro colleghi in servizio.
   I loro ricorsi, alla  stregua  di  tale  disposizione,  dovrebbero,
 quindi, essere rigettati.
   Gli  stessi  ricorrenti,  peraltro,  hanno  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale della norma in parola per  contrasto  con
 gli  artt.    76,  36,  97  e  3 della Costituzione, nei termini gia'
 riferiti.
   E tale questione e' rilevante in quanto la  disposizione  contenuta
 nell'art.  53,  comma 4, del d.lgs. n. 198/1995, incide decisivamente
 sulla sorte dei ricorsi de quibus, destinati, in presenza di esso, al
 sicuro rigetto.
   D'altra parte, una volta che fosse rimossa la disposizione, non  vi
 sarebbero  altri  impedimenti normativi all'accoglimento dei ricorsi,
 non ritenendosi ostativo a un esito siffatto l'art. 54  dello  stesso
 d.lgs.,  che  limita  al  personale  in servizio al 1 settembre 1995,
 l'applicazione delle nuove disposizioni, potendosi, individuare -  in
 base  al  comma 3, dell'art. 53, dello stesso d.lgs., che raccorda il
 vecchio al nuovo ordinamento delle carriere dei  sottufficiali  -  il
 grado   ed  il  connesso  livello  retributivo,  cui  commisurare  la
 indennita' di ausiliaria dei ricorrenti.
   La stessa questione appare  altresi  non  manifestamente  infondata
 sotto  gli  indicati  profili.    Il contenuto dell'art. 53, comma 4,
 attinendo la indennita' che ne costituisce l'oggetto  al  trattamento
 connesso  a  posizione  pensionistica  (ausiliaria),  si  pone  fuori
 dell'orbita disegnata dall'art. 3, legge n. 216/1992, che delegava il
 Governo ad emanare  norme  per  il  riordino  delle  carriere,  delle
 attribuzioni  e  dei  trattamenti  economici  delle forze di Polizia,
 senza alcun riferimento ai diritti conseguenti alla  risoluzione  del
 rapporto  di  impiego.    Appare  dunque  dubbia la conformita' della
 disposizione  in  esame   all'art.   76   della   Costituzione   che,
 nell'imporre  al  legislatore  delegante  la  precisa  determinazione
 dell'oggetto della delega ("oggetti definiti"), persegue il  fine  di
 evitare  debordamenti  del  delegato  oltre  i  confini segnati dalla
 delega, e assicurare cosi'  il  rispetto  dell'ordine  costituzionale
 delle attribuzioni.  La stessa disposizione non appare in linea con i
 principi  di  proporzionalita' e di adeguatezza, sanciti dall'art. 36
 della  Costituzione, in quanto altera ingiustificatamente il rapporto
 stabilito dall'art. 46  della  legge  n.  212/1983,  come  modificato
 dall'art.  12  della  legge  n.  53/1989 tra il trattamento economico
 complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello concesso al
 personale  di  pari  grado  ed  anzianita',  in  servizio,   rapporto
 destinato, secondo l'originario disegno del legislatore, a mantenersi
 costante  per  tutta  la  durata  della  ausiliaria,  e cio' senza il
 supporto esplicito dell'autorizzazione del legislatore  delegante,  e
 quindi con ulteriore vulnus al citato art. 76.  La norma in esame mal
 si  accorda  con  i  principi  di  razionalita',  buon  andamento  ed
 imparzialita' dell'amministrazione  contenuti  nell'art.    97  della
 Costituzione,  in  quanto  sconvolge  nel  tempo  il  raccordo tra la
 posizione  dell'ausiliaria  e  quella  del  servizio  attivo,  voluta
 dall'art. 12 proprio per la similarita' della prima (quanto a divieto
 ed  oneri)  alla  seconda,  la  durata  tutto  sommato  breve di tale
 condizione  e  la  conseguente   modestia   dell'onere   finanziario,
 destinato  ad  esaurirsi  con  il  passaggio  nella  riserva e con il
 congedo assoluto del personale beneficiano.
   La  stessa  norma  sembra  anche  collidere  con  l'art.  3   della
 Costituzione  in  quanto  discrimina ingiustificatamente personale in
 identica posizione (l'ausiliaria appunto) sulla base di  un  elemento
 assolutamente  accidentale  e  cioe'  la  circostanza  di trovarsi in
 servizio quali richiamati alla data del 1 settembre  1995,  giacche',
 al  personale  dell'ausiliaria  in  tale  ultima posizione, l'art. 54
 dello  stesso  d.lgs.  assicura  il  piu'  favorevole   inquadramento
 previsto   dalle   nuove   disposizioni,  con  effetti  che  sembrano
 travalicare il limite della indennita' in esame per toccare  l'intero
 trattamento  pensionistico  anche  oltre  il disposto del primo comma
 dell'art. 55 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
   Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio  e
 la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  siccome
 rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  posta  questione  di
 costituzionalita',   mandando  alla  segreteria  gli  adempimenti  di
 competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.