LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 1998, con l'assistenza del segretario sig.ra Nicoletti Esposito, il consigliere relatore dott. Angelo Antonio Parente e gli avvocati Vittorio Rossi e Italico Pederzoli le parti ricorrenti, e non rappresentata l'amministrazione resistente; Visti i ricorsi iscritti ai nn. 06487/M e 07442/M del registro di segreteria; Visti gli atti di causa; Ha pronunciato la seguente ordinnza; Sui ricorsi presentati il primo da Cipullo Andrea, Macchia Mauro, Di Mari Vincenzo, Novello Ugo, Villani Salvatore, Graziano Antonino, Macchia Giuseppe, Grasso Silvestro, Timperi Augusto, Barbera Antonino, Polito Francesco, Gallo Giuseppe, Cespites Emanuele, Verderosa Salvatore, Lauricella Luigi, Livi Vittorio, Ricciardi Antonino, Mustone Dario, Spadaro Salvatore, Bultrini Arnaldo, Puglisi Michele, Gatani Giuseppe, Patini Luciano, Virgili Vittorio, Calabro' Giovanni, Vita Carino Francesco, Saulli Rolando, Nanna Domenico, Nitrola Francesco, Natale Francesco, Piccirillo Michele, Gemma Luigi, Mastroiaco Eliseo, Antonilli Pietro, Pasquariello Matteo, Bollettini Nicola, Musella Giovanni, Cautela Antonino, Luciani Giovanni, Mercone Girolamo, De Lenardis Dino, Imperi Mario, Cinelli Orlando, Cusenza Salvatore, Perna Giovanni, Del Gaudio Carmine, Lo Presti Filippo, Piva Alessandro, Vanni Mauro, Carlini Lino, Oddi Pietro, Pezzulla Francesco Floriano, Colella Francesco, Norelli Vincenzo, Minucci Bruno, Nappi Aniello ed il secondo il 27 dicembre 1996 da: Rosito Luigi, Malaspina Francesco, Palazzo Angelo, Merola Salvatore, Di Martino Domenico, Biasotti Graziano residenti nella regione Lazio e tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giunio Bazzoni, 5 presso lo studio dell'avv. Vittorio Rossi che, unitamente e disgiuntamente, con l'avvocato Italico Pederzoli, li rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce ai ricorsi stessi, contro il Ministero della difesa, per il mancato adeguamento della indennita' di ausiliaria in godimento in relazione al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, ed in particolare i capolista Cipullo Andrea e Rosito Luigi avverso la nota del Comando della regione Carabinieri Lazio, servizio amministrativo e trattamento economico di attivita' e di quiescenza, rispettivamente in data 4 gennaio 1996 ed in data 2 dicembre 1996, che hanno respinto la loro domanda intesa ad ottenere detto adeguamento; tutti gli altri avverso il comportamento omissivo della stessa amministrazione, da interpretarsi quale analogo diniego. alla stregua delle note suindicate. F a t t o I ricorrenti, tutti marescialli maggiori delle varie qualifiche, gia' inquadrati nel VII livello, in ausiliaria prima del 1 settembre 1995, con indennita', connessa a tale posizione, parametrata alla retribuzione dei colleghi in servizio di pari grado ed anzianita', lamentano, con le proposte impugnative, che tale indennita' non sia stata adeguata in rapporto al nuovo livello retributivo (VII-bis) conferito ai loro pari grado in servizio, contestando l'applicazione loro fatta dall'amministrazione della disposizione, art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 198/1995, in errata coordinazione coll'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, che assicura un adeguamento costante nel tempo della indennita' di ausiliaria al trattamento omnicomprensivo dei colleghi in servizio e che, non essendo stata abrogata, opera anche oltre la data del 31 agosto 1995 e quindi in relazione anche alla qualifica (ispettori) ed al livello (VII-bis) riconosciuti nel nuovo ordinamento ai sottufficiali che, secondo il vecchio ordinamento, rivestono il grado di maresciallo maggiore nelle varie articolazioni (e financo il grado di maresciallo capo). Con i proposti ricorsi essi chiedono il riconoscimento del diritto al suindicato adeguamento della loro indennita' di ausiliaria, prospettando, in subordine, questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 198/1995, la' dove dichiara inapplicabili le nuove disposizioni al perso-nale in ausiliaria al 31 agosto 1995 e dispone che la indennita' a questo spettante ai sensi dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, debba rimanere ancorata ai livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, conferiti allo stesso personale. Essi deducono violazione dei seguenti articoli della Costituzione: dell'art. 76, sotto il profilo dell'eccesso di delega, riguardando, la norma contestata, materia: modifica del trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria, per la parte costituita dalla relativa indennita', non compresa nell'oggetto definito dalla norma delegante (l'art. 3 della legge n. 216/1992) attinente soltanto al riordino delle carriere, delle attribuzioni ed al trattamento economico del personale di Polizia in servizio; dell'art. 36, perche' la norma contestata, disancorando l'indennita' di ausiliaria dal trattamento economico spettante "nel tempo" ai pari grado in servizio, in deroga alla normativa sulla ausiliaria (art. 46 legge n. 212/1983), si risolve in una ingiustificata decurtazione della indennita' stessa; dell'art. 97, perche' la norma in esame altera, per il personale di cui trattasi, il raccordo tra la misura della indennita' di ausiliaria ed il trattamento di attivita' dei pari grado in servizio, contro ogni regola di razionalita' buon andamento ed imparzialita' della amministrazione. La normativa sull'ausiliaria ha voluto assicurare al personale in tale posizione un costante adeguamento, nella misura dell'80%, al trattamento spettante nel tempo al collega in servizio di pari grado ed anzianita'; e cio' in considerazione delle particolari condizioni e vincoli che caratterizzano l'ausiliaria (idoneita' fisica al servizio militare incondizionato, costante disponibilita' per eventuali richiami, divieto di assumere incarichi ed impieghi retribuiti; assoggettamento del relativo trattamento alle ritenute pensionistiche) e che la rendono di fatto piu' simile ad una posizione di attivita che ad una posizione del congedo. La norma in discussione fa venire meno tale adeguamento, mantenendo fermi, per la determinazione della indennita' di ausiliaria dei ricorrenti, i precedenti livelli retributivi. Altra incongruenza e data dal fatto che essa nulla dispone circa il grado ed il livello retributivo che dovra' essere attribuito loro in caso di richiamo: se quello di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S. (livello VII-bis) di nuova istituzione, oppure il grado rivestito, di maresciallo maggiore, non piu' esistente. Ed inoltre la norma avrebbe l'effetto di provocare una sorta di loro retrocessione, ai fini della indennita' di ausiliaria in questione, poiche', bloccandone il ragguaglio al VII livello, assimilerebbe i ricorrenti, marescialli maggiori, ai marescialli capi, ordinari ed anche ai brigadieri iscritti nei gradi di avanzamento. Ne' si vede, soggiungono i ricorrenti, come possa in futuro realizzarsi il prescritto adeguamento della indennita', una volta che questa sia rimasta ancorata ad un liveIlo che non e' piu' quello dei pari grado in servizio (VII-bis). bensi' di sottufficiali che appartengono a gradi inferiori; dell'art. 3, per disparita' di trattamento rispetto ai colleghi dello stesso grado di maresciallo maggiore, anch'essi in ausiliaria, ma che alla data del 1 settembre 1995 risultavano richiamati e che hanno integralmente beneficiato dei nuovi inquadramenti con riflessi sul trattamento di quiescenza, dai quali sono rimasti esclusi i ricorrrenti. D i r i t t o Preliminarmente va disposta la riunione ex art. 273 c.p.c. dei due ricorsi concernendo essi identica questione. I ricorrenti invocano a sostegno della loro pretesa all'adeguamento dell'indennita' di ausiliaria in godimento al livello VII-bis, riconosciuto nell'ordinamento delle carriere introdotto dal d.lgs. 15 maggio 1995, n. 198, in favore degli ex marescialli maggiori delle varie articolazioni ed anche dei marescialli capi iscritti nei quadri di avanzamento, il primo comma dell'art. 46, legge 10 maggio 1983, n. 212, che, con le modifiche introdotte dall'art. 12, legge 1 febbraio 1989, n. 53, cosi' dispone: "Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non riversibile, pari all'80% per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al sottufficiale in attivita' di servizio di pari grado ed anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto della indennita' integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia". Tale pretesa non puo' essere assecondata opponendovisi il comma 4, dell'art. 53, del citato d.lgs. secondo cui "al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento della indennita' prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 e la relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216". Con la surriportata disposizione i sottufficiali, cui si riferisce l'art. 46 della legge n. 216/1983, e gli appuntati, cui si riferisce l'art. 12 della legge n. 53/1989, dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1991 si trovavano nella posizione di ausiliaria e non erano richiamati, sono stati esclusi, ai fini dell'adeguamento della indennita' di ausiliaria in godimento, dai benefici riservati al personale in servizio di pari grado ed anzianita', rimanendo invece ancorati agli anteriori livelli. I ricorrenti, tutti marescialli maggiori, inquadrati nel VII livello in applicazione dei succitati decreti-legge n. 5/1992 e legge n. 216/1992, trovandosi alla data del 31 agosto 1995 in posizione di ausiliaria (non richiamati), non possono, per l'impedimento contenuto nella richiamata disposizione, beneficiare dell'adeguamento della loro indennita' di ausiliaria al trattamento omnicomprensivo annesso al livello VII-bis dei loro colleghi in servizio. I loro ricorsi, alla stregua di tale disposizione, dovrebbero, quindi, essere rigettati. Gli stessi ricorrenti, peraltro, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma in parola per contrasto con gli artt. 76, 36, 97 e 3 della Costituzione, nei termini gia' riferiti. E tale questione e' rilevante in quanto la disposizione contenuta nell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 198/1995, incide decisivamente sulla sorte dei ricorsi de quibus, destinati, in presenza di esso, al sicuro rigetto. D'altra parte, una volta che fosse rimossa la disposizione, non vi sarebbero altri impedimenti normativi all'accoglimento dei ricorsi, non ritenendosi ostativo a un esito siffatto l'art. 54 dello stesso d.lgs., che limita al personale in servizio al 1 settembre 1995, l'applicazione delle nuove disposizioni, potendosi, individuare - in base al comma 3, dell'art. 53, dello stesso d.lgs., che raccorda il vecchio al nuovo ordinamento delle carriere dei sottufficiali - il grado ed il connesso livello retributivo, cui commisurare la indennita' di ausiliaria dei ricorrenti. La stessa questione appare altresi non manifestamente infondata sotto gli indicati profili. Il contenuto dell'art. 53, comma 4, attinendo la indennita' che ne costituisce l'oggetto al trattamento connesso a posizione pensionistica (ausiliaria), si pone fuori dell'orbita disegnata dall'art. 3, legge n. 216/1992, che delegava il Governo ad emanare norme per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle forze di Polizia, senza alcun riferimento ai diritti conseguenti alla risoluzione del rapporto di impiego. Appare dunque dubbia la conformita' della disposizione in esame all'art. 76 della Costituzione che, nell'imporre al legislatore delegante la precisa determinazione dell'oggetto della delega ("oggetti definiti"), persegue il fine di evitare debordamenti del delegato oltre i confini segnati dalla delega, e assicurare cosi' il rispetto dell'ordine costituzionale delle attribuzioni. La stessa disposizione non appare in linea con i principi di proporzionalita' e di adeguatezza, sanciti dall'art. 36 della Costituzione, in quanto altera ingiustificatamente il rapporto stabilito dall'art. 46 della legge n. 212/1983, come modificato dall'art. 12 della legge n. 53/1989 tra il trattamento economico complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello concesso al personale di pari grado ed anzianita', in servizio, rapporto destinato, secondo l'originario disegno del legislatore, a mantenersi costante per tutta la durata della ausiliaria, e cio' senza il supporto esplicito dell'autorizzazione del legislatore delegante, e quindi con ulteriore vulnus al citato art. 76. La norma in esame mal si accorda con i principi di razionalita', buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione contenuti nell'art. 97 della Costituzione, in quanto sconvolge nel tempo il raccordo tra la posizione dell'ausiliaria e quella del servizio attivo, voluta dall'art. 12 proprio per la similarita' della prima (quanto a divieto ed oneri) alla seconda, la durata tutto sommato breve di tale condizione e la conseguente modestia dell'onere finanziario, destinato ad esaurirsi con il passaggio nella riserva e con il congedo assoluto del personale beneficiano. La stessa norma sembra anche collidere con l'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina ingiustificatamente personale in identica posizione (l'ausiliaria appunto) sulla base di un elemento assolutamente accidentale e cioe' la circostanza di trovarsi in servizio quali richiamati alla data del 1 settembre 1995, giacche', al personale dell'ausiliaria in tale ultima posizione, l'art. 54 dello stesso d.lgs. assicura il piu' favorevole inquadramento previsto dalle nuove disposizioni, con effetti che sembrano travalicare il limite della indennita' in esame per toccare l'intero trattamento pensionistico anche oltre il disposto del primo comma dell'art. 55 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata la posta questione di costituzionalita', mandando alla segreteria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.