P. Q. M.
   La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la  regione  Lazio,
 dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 76, 36, 96 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 12 maggio  1995,  n.
 198,  la' dove esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai
 fini dell'adeguamento della indennita' di  cui  aIl'art.    46  della
 legge  10 maggio 1983, n. 212, come modicata dall'art. 12 della legge
 1  febbraio  1989,  n.  53,  i  marescialli  maggiori  dell'Arma  dei
 carabinieri  che,  alla  data  31  agosto  1995  si  trovavano  nella
 posizione  di  ausiliaria,  ragguagliando  la  stessa  indentita'  ai
 livelli  retributivi  di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 e relativa
 legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  e  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato  della  Repubblica  e
 della Camera dei deputati;
   Dispone  la  immediata  trasmissione  degli atti, comprensivi delle
 attestazioni  di  avvenuta  notifica  e  comunicazione,  alla   Corte
 costituzionale.
   Sospende il giudizio, riservandosi ogni altra pronuncia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera di consiglio del 21 gennaio
 1998.
                                Il presidente: D'Antino Settevendemmie
 98C1012