P. Q. M. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76, 36, 96 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, la' dove esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento della indennita' di cui aIl'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, come modicata dall'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri che, alla data 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria, ragguagliando la stessa indentita' ai livelli retributivi di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, comprensivi delle attestazioni di avvenuta notifica e comunicazione, alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio, riservandosi ogni altra pronuncia. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 1998. Il presidente: D'Antino Settevendemmie 98C1012