P. Q. M.
   Dispone la trasmissione degli atti di cui al presente giudizio alla
 Corte  costituzionale,  perche'  questa valuti se l'art. 46, comma 3,
 del  d.-lgs.  n.  546/1992   sia   costituzionalmente   legittimo   e
 compatibile  con  gli  artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione della
 Repubblica italiana, nella parte in cui direttamente non prevede  che
 la  pubblica  amministrazione  possa  essere  condannata al pagamento
 delle spese processuali, per il caso di dichiarazione  di  cessazione
 di  materia  del contendere per revoca o annullamento, da parte della
 pubblica amministrazione stessa, dell'atto impositivo impugnato, dopo
 la proposizione del ricorso.
   La commissione sospende pertanto il giudizio in  attesa  dell'esito
 della decisione della Corte costituzionale.
   Visto  l'art.  23,  comma 4, del d.-l. 11 marzo 1983, n. 87, ordina
 che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  sia  notificata
 alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e che sia altresi' comunicata ai Presidenti delle Camere.
   Cosi' deciso in Firenze, il 27 marzo 1998.
                         Il presidente: Cariti
                                               Il relatore:  Comparini
 98C1067