P. Q. M. Dispone la trasmissione degli atti di cui al presente giudizio alla Corte costituzionale, perche' questa valuti se l'art. 46, comma 3, del d.-lgs. n. 546/1992 sia costituzionalmente legittimo e compatibile con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui direttamente non prevede che la pubblica amministrazione possa essere condannata al pagamento delle spese processuali, per il caso di dichiarazione di cessazione di materia del contendere per revoca o annullamento, da parte della pubblica amministrazione stessa, dell'atto impositivo impugnato, dopo la proposizione del ricorso. La commissione sospende pertanto il giudizio in attesa dell'esito della decisione della Corte costituzionale. Visto l'art. 23, comma 4, del d.-l. 11 marzo 1983, n. 87, ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia altresi' comunicata ai Presidenti delle Camere. Cosi' deciso in Firenze, il 27 marzo 1998. Il presidente: Cariti Il relatore: Comparini 98C1067