P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione ci costituzionalita' dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge n. 40/1998 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione: 1) del comma 9, nella parte in cui, disponendo che "il giudice accoglie o rigetta il ricorso", non consente la applicazione degli artt. da 42 a 50 del c.p.c., nel caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito, impedendo cosi' la prosecuzione del processo davanti al giudice competente e privando cosi' di effetti l'iniziale ricorso, qualora sia decorso il termine di cinque giorni previsto dal comma 8, dell'art. 11, della legge n. 40/1998; 2) dei commi 8 e 9, nella parte in cui prevedono termini per la presentazione del ricorso e per la definizione del processo, eccessivamente ristretti e tali da non consentire la proposizione di un nuovo procedimento avanti al giudice competente; 3) dei commi 8 e 9, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di una sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, anche in relazione ai termini per la presentazione del ricorso; In via subordinata, dell'art. 11, comma 9, della legge n. 40/1998, per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, non disciplinando espressamente la competenza per territorio per il caso di ricorrenti senza fissa dimora, pone un diverso trattamento con i ricorrenti che abbiano dimora o residenza quanto alla individuazione del giudice competente e alle concrete possibilita' di esercizio del diritto di difesa; Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la sospensione del procedimento. Padova, addi' 11 giugno 1998 Il pretore: (firma illeggibile) 98C1089