P. Q. M.
   Dichiara  non  manifestamente infondata e rilevante la questione ci
 costituzionalita' dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge  n.  40/1998
 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione:
     1)  del  comma  9, nella parte in cui, disponendo che "il giudice
 accoglie o rigetta il ricorso", non consente  la  applicazione  degli
 artt. da 42 a 50 del c.p.c., nel caso di declaratoria di incompetenza
 del  giudice  adito,  impedendo  cosi'  la  prosecuzione del processo
 davanti al giudice competente e privando cosi' di effetti  l'iniziale
 ricorso, qualora sia decorso il termine di cinque giorni previsto dal
 comma 8, dell'art. 11, della legge n. 40/1998;
     2)  dei  commi 8 e 9, nella parte in cui prevedono termini per la
 presentazione  del  ricorso  e  per  la  definizione  del   processo,
 eccessivamente  ristretti e tali da non consentire la proposizione di
 un nuovo procedimento avanti al giudice competente;
     3) dei commi  8  e  9,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  la
 possibilita'  di  una  sospensione  della efficacia del provvedimento
 impugnato, anche in relazione ai termini  per  la  presentazione  del
 ricorso;
   In  via subordinata, dell'art. 11, comma 9, della legge n. 40/1998,
 per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione, nella parte  in
 cui, non disciplinando espressamente la competenza per territorio per
 il caso di ricorrenti senza fissa dimora, pone un diverso trattamento
 con   i  ricorrenti  che  abbiano  dimora  o  residenza  quanto  alla
 individuazione del giudice competente e alle concrete possibilita' di
 esercizio del diritto di difesa;
   Dispone che  la  presente  ordinanza  venga  trasmessa  alla  Corte
 costituzionale  e  sia notificata alle parti in causa e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento;
   Dispone la sospensione del procedimento.
     Padova, addi' 11 giugno 1998
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 98C1089