P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio  questione  di incostituzionalita' dell'art. 33,
 della legge n. 1034, del 6 dicembre 1971 e 37, della  medesima  legge
 oltre  all'art.  27,  primo  comma, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n.
 1054; nelle parti in cui non prevedono un procedimento di  esecuzione
 delle  sentenze  degli organi di giustizia amministrativa non passate
 in giudicato;
   Sospende il giudizio in corso e dispone, a  cura  della  segreteria
 della  sezione,  che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte
 costituzionale per la risoluzione della prospettata questione  e  che
 la  presente  ordinanza  sia  notificata alle parti al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento della Repubblica.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 1998.
                         Il presidente: Giulia
                                   Il consigliere, estensore: Sandulli
 98C1096