P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di incostituzionalita' dell'art. 33, della legge n. 1034, del 6 dicembre 1971 e 37, della medesima legge oltre all'art. 27, primo comma, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; nelle parti in cui non prevedono un procedimento di esecuzione delle sentenze degli organi di giustizia amministrativa non passate in giudicato; Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 1998. Il presidente: Giulia Il consigliere, estensore: Sandulli 98C1096