P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del  suddetto  art.  1-sexies,  legge  n.
 431/1985  con  riferimento  ai  parametri  costituzionali di cui agli
 artt. 3, 9, 25, secondo comma, 27, 42, 97 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Castelnuovo di Porto, addi' 5 dicembre 1997
                           Il pretore: Croce
 98C1103