P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 1-sexies, legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 9, 25, secondo comma, 27, 42, 97 della Costituzione; Sospende il processo in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Castelnuovo di Porto, addi' 5 dicembre 1997 Il pretore: Croce 98C1103