IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 2215/97 proposto da Medda Ignazio, nella sua qualita' di titolare dell'omonima impresa, con sede in Capoterra, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Siotto Pintor e dall'avv. Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari, via Roma n. 149; Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato; e nei confronti della Societa' Ugo Spera Eredi S.N.C., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, eventuale controinteressata, non costituita in giudizio; Per l'annullamento: 1) della nota in data 2 ottobre 1997 a firma del Direttore del genio militare per la Marina - La Maddalena, con la quale si comunicava alla ricorrente, con riferimento al pubblico incanto relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria degli edifici demaniali nella piazza di Cagliari" che "in seguito ai rilievi mossi dalla Ragioneria centrale ed in linea con le direttive delle SS.AA, il giorno 14 ottobre 1997 ... la Direzione del genio (avrebbe riaperto) il seggio di gara in quanto - essendo il numero delle offerte pervenute superiore a cinque - dovra' celebrare nuovamente la fase della aggiudicazione dei lavori ... applicando oltre al criterio del massimo ribasso, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte", 2) di ogni altro atto inerente, conseguente e presupposto; in particolare: 3) dei rilievi di estremi ignoti mossi dalla ragioneria centrale avverso l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ricorrente, cui e' seguita la sottoscrizione del relativo contratto in data 27 novembre 1996; 4) del provvedimento/i di estremi ignoti di annullamento delle operazioni di gara, dell'atto di aggiudicazione e del contratto stipulato in data 27 novembre 1996; 5) dell'eventuale/i provvedimento/i di estremi ignoti di aggiudicazione definitiva della gara medesima a favore di altro concorrente; 6) in subordine dell'intera gara in oggetto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 28 gennaio 1998 il consigliere Marco Lensi; Uditi l'avv. Piergiorgio Loi e Stefano Siotto Pintor per il ricorrente e l'avv. dello Stato Caput per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente e' stata invitata a partecipare alla gara da tenersi in La Maddalena il giorno 10 settembre 1996, relativa ai lavori di "manutenzione immobili dell'area di Cagliari". Nell'invito l'amministrazione precisava che la gara sarebbe stata aggiudicata nelle forme del "pubblico incanto, ai sensi dell'art. 73, comma c) e art. 76, r.d. n. 827 del 23 maggio 1924, con il criterio del maggior ribasso ai sensi dell'art. 7, legge n. 216 del 2 giugno 1995". Nei termini del bando, la ricorrente presentava la propria offerta risultata, in sede di gara, quella massimamente ribassata e, come tale, dichiarata aggiudicataria. Conseguentemente, in data 27 novembre 1996, la stazione appaltante e la ricorrente sottoscrivevano il relativo contratto d'appalto. Con nota del 2 ottobre 1997, il Direttore del genio militare per la Marina di La Maddalena comunicava alla ricorrente che "in seguito ai rilievi mossi dalla Ragioneria centrale ed in linea con le direttive delle SS.AA., il giorno 14 ottobre 1997 ... la Direzione del genio (avrebbe riaperto) il seggio di gara in quanto - essendo il numero delle offerte pervenute superiore a cinque - dovra' celebrare nuovamente la fase di aggiudicazione dei lavori ... applicando oltre al criterio del massimo ribasso, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte". In data 14 ottobre 1997 veniva riaperto il seggio e l'offerta della ricorrente veniva esclusa dalla gara. La ricorrente, col presente gravame, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto: Violazione di legge. Erronea applicazione del d.m. 28 aprile 1997. Eccesso di potere. In sede di ripetizione della gara, l'amministrazione - ai fini della sua aggiudicazione - si e' attenuta ai criteri dettati dal decreto 28 aprile 1997 del Ministero dei lavori pubblici, emanato in data successiva a quella fissata, nel bando, per la gara. Si tratterebbe di una illegittima estensione retroattiva (rispetto al termine di scadenza della presentazione delle offerte) dei nuovi criteri di esclusione automatica delle offerte "anomale", in contrasto con i principi generali in materia di immutabilita', posti a salvaguardia della par condicio e dell'imparzialita' dell'azione amministrativa, delle norme e dei criteri regolanti la scelta del contraente privato negli appalti pubblici. Eccesso di potere. Violazione dei principi generali in materia di annullamento per carenza dell'interesse pubblico prevalente alla rimozione dell'atto. Difetto di motivazione. La ripetizione della procedura della gara e di aggiudicazione, disposta dall'amministrazione in ottemperanza ai rilievi mossi dal superiore organo, presuppone l'annullamento dei precedenti atti. E' principio pacifico che il legittimo esercizio del potere di annullamento degli atti, in sede di autotutela, presuppone l'interesse pubblico prevalente alla rimozione. Nel caso di specie detto interesse non si evincerebbe ne' dal tenore letterale dei provvedimenti portati a legale conoscenza del ricorrente (sotto tale profilo lo stesso annullamento dovrebbe ritenersi illegittimo per difetto di motivazione) ne', in ogni caso, in generale. Osserva la ricorrente che l'annullamento e' avvenuto a distanza di quasi un anno dalla stipula del contratto e che nessuno degli altri offerenti ha mosso rilievi avverso i criteri di gara e l'aggiudicazione in favore della ricorrente. Violazione dell'art. 30 della direttiva 93/37/CEE. Violazione e erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994, modificato dall'art. 7 del d.-l. n. 101/1995 convertito nella legge n. 216/1995. Violazione del principio della prevalenza della norma comunitaria sulla norma nazionale. La direttiva CEE citata vieta l'automatica esclusione delle offerte anomale. Cio' vuol dire che, anche nell'ipotesi in cui la legislazione statale determini in via generale ed astratta la soglia di "anomalia", deve essere salvaguardato il principio comunitario della verifica. Infatti, l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, di modifica dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha - nel rispetto della normativa comunitaria - previsto che "l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre un quinto della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse". "A tal fine la pubblica amministrazione puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento o delle soluzioni tecniche adottate ...". Osserva la ricorrente che se e' vero che tale procedura della verifica dell'anomalia e' prevista dalla norma con riferimento alle offerte nelle gare di importo superiore alla soglia di 5 milioni di Ecu, e' altrettanto vero che se il principio del "recupero", nell'interesse esclusivo dell'ente appaltante, e' valido per le gare di maggior interesse e valore, non si vede per quale motivo non debba valere anche con riferimento alle gare di importi limitati. Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, il principio della prevalenza delle direttive comunitarie sulle leggi in contrasto con essa, non puo' essere messo in discussione, con la conseguenza che la norma nazionale contrastante con le direttive medesime deve essere disapplicata. Questione di incostituzionalita'. Sostiene la ricorrente che, se cosi' non fosse, il comma 1-bis dell'art. 21 in esame, cosi' come modificato dal d.-l. n. 101/1995, convertito nella legge n. 216/1995 deve ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della illogica ed ingiustificata disparita' di trattamento tra gare superiori alla soglia comunitaria e gare inferiori alla stessa soglia, nonche' sotto il profilo della violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza, in quanto e' interesse dell'ammistrazione operare nel rispetto dei principi di "maggior economicita' e vantaggio", non garantiti dal sistema di esclusione automatica, senza la possibilita' di verifica delle offerte "anomale". A quest'ultimo proposito, evidenzia la ricorrente che - in numerosi settori imprenditoriali - il suddetto criterio di automatica esclusione verrebbe a favorire la formazione di concentrazioni lobbistiche tra imprese, in grado di condizionare la maggior parte delle gare, escludendo, attraverso il sistema del contenimento dei ribassi, le altre imprese interessate, in palese violazione dei principi della libera concorrenza e della par condicio, da una parte, e di quelli in materia di "maggior vantaggio economico" dell'amministrazione, dall'altra. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta' manifeste. Perplessita' sul comportamento dell'amministrazione. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento dell'intera procedura sostenendo che l'insieme degli atti posti in essere - a partire dal criterio seguito in sede della gara celebrata nell'ottobre 1996 sino alle modalita' di svolgimento della seconda gara - suscitano notevoli perplessita' sulla sostanziale correttezza dell'azione amministrativa e, soprattutto, sulla coerenza e logicita' dei singoli provvedimenti adottati. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 1998, su richiesta delle parti, la causa e' stata trattenuta in decisione. D i r i t t o Col presente ricorso si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in primo luogo, dei rilievi mossi dalla Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa avverso l'aggiudicazione della gara in questione in favore della ricorrente cui e' seguita la stipulazione del relativo contratto n. 7057 di rep. in data 27 novembre 1996, nonche' dei provvedimenti con cui l'amministrazione ha annullato le operazioni di gara del 10 settembre 1996, l'atto di aggiudicazione in favore della ricorrente e il citato contratto stipulato in data 27 novembre 1996. Deve prendersi atto che esattamente la Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa ha rilevato la violazione, nel caso di specie, dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma aggiunto dall'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, il quale prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di aggiudicazione di appalti al di sotto della soglia comunitaria. A tale riguardo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993 che vieterebbe l'automatica esclusione delle offerte anomale, imponendo all'amministrazione di procedere in contraddittorio con l'offerente a valutare la giustificabilita' o meno dell' offerta "anomala". La ricorrente, preso atto che il citato art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, comma aggiunto dall'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, stabilisce - tuttavia - che si debba procedere alla valutazione e alla verifica dell'anomalia solamente nel caso di gare di importo pari o superiore alla soglia di 5 milioni di ECU, sostiene la violazione del menzionato principio comunitario della verifica, di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE, e, in ossequio al principio della prevalenza delle disposizioni puntuali delle direttive comunitarie sulle leggi nazionali in contrasto con esse, chiede a questo tribunale la diretta disapplicazione della norma nazionale contrastante con la citata direttiva comunitaria. Tale richiesta non puo' essere accolta, non potendosi condividere l'assunto della ricorrente, posto che, per espressa disposizione dell'art. 6 della citata direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993, la direttiva medesima (e, di conseguenza, anche le disposizioni di cui all'art. 30 della stessa direttiva, invocate dalla ricorrente) si applica agli appalti pubblici di lavori il cui importo di stima, IVA esclusa, e' pari o superiore a 5 milioni di ECU. Ritiene, invece, il collegio la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione del possibile contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione del citato art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di appalti al di sotto della soglia comunitaria, anziche' stabilire anche in tale caso la necessita' di procedere in contraddittorio con l'offerente a valutare la giustificabilita' o meno dell'offerta "anomala", cosi' come previsto nel caso di appalti pari o al di sopra della soglia comunitaria e con le medesime modalita' e criteri a tal fine stabiliti nel medesimo comma 1-bis dell'articolo in esame. Pur in assenza - per come sopra rilevato - di un diretto contrasto con specifiche e puntuali disposizioni della normativa comunitaria, deve ritenersi la non manifesta infondatezza di tale questione di costituzionalita', avuto riguardo, in primo luogo, ad un possibile contrasto della norma in esame con l'art. 3 della Costituzione, stante l'irragionevolezza in via generale (a prescindere, pertanto, dall'importo dei lavori oggetto dell'appalto) di determinare l'anomalia dell'offerta meramente ed astrattamente sulla sola base di calcoli aritmetici, senza esaminare approfonditamente e nel merito - con le modalita' e alla luce dei criteri fissati dalla norma medesima per gli appalti sopra soglia - le ragioni della proposta contrattuale del concorrente, al fine di appurare, in concreto, e a ragion veduta la giustiticabilita' o meno dell'offerta che risulta anomala sulla sola base di meri calcoli matematici. Deve, altresi', ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' per possibile contrasto della norma anche con l'art. 41 della Costituzione, avuto riguardo ad un possibile pregiudizio di un'eventuale superiore capacita' imprenditoriale di un concorrente rispetto agli altri, che potrebbe conseguire dalla mera applicazione di un rigido ed astratto criterio matematico, possibilita' di pregiudizio che sarebbe, invece, evitata mediante il ricorso costante e generalizzato alla procedura di valutazione e verifica della possibile anomalia dell'offerta a prescindere dall'importo dei lavori oggetto dell'appalto. Deve, infine, ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' per possibile contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, stante la necessita' di assicurare, comunque, a prescindere dall'importo dei lavori oggetto della gara, il buon andamento e la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, in considerazione dell'interesse pubblico ad identificare l'offerta che, in concreto, risulti essere la migliore, risultando, a tal fine, indispensabile la verifica in concreto dell'eventuale anomalia, quale necessario correttivo di una valutazione negativa che discenda dalla mera applicazione di un astratto criterio matematico, anche tenuto conto dell'indirizzo generale da ritenersi sussistente in materia di appalti, consistente "nel divieto di esclusione automatica delle offerte sulla base di un criterio matematico senza che si proceda alla puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente" (Corte costituzionale n. 132 del 29 aprile 1996). Le medesime considerazioni, sopra svolte, circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame per possibile contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, devono essere - altresi' - riaffermate e ribadite anche avuto riguardo all'ultima parte della norma in esame (comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 7 del d.-l. n. 101/1995, convertito con la legge n. 216/1995), che stabilisce che fino al 1 gennaio 1997 operi l'esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti di lavori pubblici sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria. Posto che, ad avviso del collegio, tale disposizione, avuto riguardo agli appalti sopra soglia, viola la specifica e puntuale normativa comunitaria in materia di cui all'art. 30 della piu' volte citata direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993 e dovrebbe essere, nel caso, direttamente disapplicata dal giudice di merito, cio' stante, avuto riguardo - invece - agli appalti sotto soglia, non possono che ritenersi valide le medesime considerazioni sopra svolte circa l'irragionevolezza o, comunque, non giustificatezza del trattamento diversificato riservato dal legislatore nazionale agli appalti sotto soglia rispetto a quelli sopra soglia e alla conseguente non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' in esame nella sua globalita'. Deve - altresi' - osservarsi come la questione di costituzionalita' della norma in esame anche nella sua ultima parte appena considerata, concernente la disciplina transitoria fino al primo gennaio 1997, abbia importanza anche in considerazione dell'aspetto della rilevanza della questione di costituzionalita' in esame per la decisione della presente controversia, posto che i provvedimenti impugnati col presente ricorso sono stati adottati proprio nel periodo di vigenza della normativa transitoria in esame e risultano, pertanto, disciplinati da tale disposizione transitoria. Per quanto concerne, infine, l'aspetto della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata in ordine alla decisione della presente controversia, si osserva che un'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, in parte qua, comporterebbe l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per omesso esperimento, nel caso di specie, della procedura di verifica in contraddittorio con l'offerente della sussistenza, in concreto, dell'anomalia, procedura che sarebbe - in tal caso - necessaria per tutti gli appalti di lavori pubblici sopra e sotto soglia comunitaria. Per le suesposte considerazioni la questione di legittimita' costituzionale in esame si appalesa rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Di conseguenza il presente procedimento deve essere sospeso, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.