P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109, aggiunto dall'art. 7, del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e nella parte in cui prevede fino al 1 gennaio 1997 l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo superiore e inferiore alla soglia comunitaria; Sospende ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28 gennaio 1998. Il presidente: Sassu Il consigliere estensore: Lensi 98C1118