P. Q. M.
   Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1984,  n.  1,  e
 23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata
 e rilevante per la definizione della  questione  la  controversia  di
 legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della
 Costituzione, dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109, aggiunto
 dall'art. 7, del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge
 2  giugno  1995,  n.  216,  nella  parte  in cui prevede l'esclusione
 automatica delle offerte anomale  nel  caso  di  appalti  di  importo
 inferiore  alla  soglia comunitaria e nella parte in cui prevede fino
 al 1 gennaio 1997 l'esclusione automatica delle offerte  anomale  per
 gli appalti di importo superiore e inferiore alla soglia comunitaria;
   Sospende  ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone
 quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 segreteria,  alle  parti  in  causa,  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
 Senato.
   Cosi'  deciso  in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28
 gennaio 1998.
                         Il presidente: Sassu
                                       Il consigliere estensore: Lensi
 98C1118