P. Q. M.
   Il   tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,  seconda
 sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso  in  oggetto,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e del decreto ministeriale 31  luglio  1997,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341
 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge  15  maggio  1997,  n.
 127,  in relazione al principio costituzionale della riserva relativa
 di legge e agli artt. 33 e34 Cost;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23,   legge   11   marzo  1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere rel. ed est.: Vigotti
 98C1121