P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3,  punto  c),  della  legge  8
 agosto  1991,  n.  264,  laddove  viene  inibita,  senza alcun limite
 temporale, l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
 trasporto a chi ha riportato condanna per il delitto di emissione  di
 assegno  a  vuoto,  per contrasto con gli artt. 3/1, 4/1 e 35/1 della
 Costituzione, dispone, a norma dell'art.  23,  secondo  comma,  della
 legge  11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, sospendendo  conseguentemente  il  giudizio  in
 corso;
   Manda  alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza
 alle parti, al presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti
 dei due rami del Parlamento;
   Rinvia le parti all'ulteriore  trattazione  dell'istanza  cautelare
 per  la camera di consiglio immediatamente successiva alla data sotto
 la quale la Corte costituzionale avra' restituito  gli  atti  con  la
 relativa decisione.
     Cosi'  deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 giugno
 1997.
                        Il presidente: Zingales
                                               L'estensore: Campanella
 98C1238