P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, punto c), della legge 8 agosto 1991, n. 264, laddove viene inibita, senza alcun limite temporale, l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a chi ha riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, per contrasto con gli artt. 3/1, 4/1 e 35/1 della Costituzione, dispone, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso; Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti, al presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Rinvia le parti all'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare per la camera di consiglio immediatamente successiva alla data sotto la quale la Corte costituzionale avra' restituito gli atti con la relativa decisione. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 giugno 1997. Il presidente: Zingales L'estensore: Campanella 98C1238