Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
     1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513,  comma
 2,  ultimo  periodo del codice di procedura penale nella parte in cui
 non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta  in
 tutto   o   in   parte   di   rispondere   su  fatti  concernenti  la
 responsabilita'  di  altri  gia'   oggetto   delle   sue   precedenti
 dichiarazioni,  in  mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si
 applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
     2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  210  del
 codice  di  procedura  penale  nella  parte in cui non ne e' prevista
 l'applicazione   anche   all'esame   dell'imputato    nel    medesimo
 procedimento  su  fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia'
 oggetto  delle  sue  precedenti  dichiarazioni   rese   all'autorita'
 giudiziaria  o  alla  polizia  giudiziaria  su  delega  del  pubblico
 ministero;
     3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238,  comma
 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,
 qualora  in  dibattimento la persona esaminata a norma dell'art.  210
 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in  tutto  o
 in  parte  di  rispondere  su fatti concernenti la responsabilita' di
 altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di
 consenso dell'imputato alla  utilizzazione  si  applica  l'art.  500,
 commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
     4)   dichiara   inammissibili   le   questioni   di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  513,  comma  2,  del  codice  di  procedura
 penale,  sollevate,  in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione,
 sotto il profilo della disparita'  di  trattamento  in  relazione  al
 comma  1  dello  stesso  articolo,  dal  Tribunale  di San Remo e dal
 Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;.
     5)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale   dell'art.   514  del  codice  di  procedura  penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  101  e  112  della
 Costituzione, dal Tribunale di San Remo;
     6)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  238,  commi  2-bis  e  4,  del  codice  di
 procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3, 101,
 secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia con
 l'ordinanza in epigrafe;
     7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  210,  comma  4,  del  codice  di procedura
 penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3,  24,  25,  secondo
 comma,  101,  secondo  comma,  102,  primo  comma,  111  e  112 della
 Costituzione, dal Tribunale di Bergamo,  dal  Tribunale  militare  di
 Torino, e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;
     8)  ordina  la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al
 Tribunale per i minorenni di Bologna, al Tribunale  di  Cagliari,  al
 Tribunale di San Remo, al Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani
 in  relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1967,  n.  267  (Modifica  delle
 disposizioni  del  codice  di procedura penale in tema di valutazione
 delle prove), sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  101,
 secondo  comma,  111,  primo  comma, e 112 della Costituzione, con le
 ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1998.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Neppi Modona
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 2 novembre 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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