P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente  infondata
 e  rilevante  per  la  definizione della questione la controversia di
 legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della
 Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. n. 335, del  24
 aprile 1982;
   Sospende  ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone
 quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 segreteria,  alle  parti  in  causa,  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
 Senato.
   Cosi'  deciso  in  Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7
 aprile 1998.
                          Il presidente: Sassu
                                       Il consigliere estensore: Lensi
 98C1281