P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. n. 335, del 24 aprile 1982; Sospende ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 aprile 1998. Il presidente: Sassu Il consigliere estensore: Lensi 98C1281