P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' delI'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ad eccezione della seconda parte, o secondo inciso, del primo comma (come specificato al punto 5 della motivazione che precede), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24, primo comma, Cost., e ritenuta altresi', in via assolutamente subordinata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dello stesso art. 31, quinto comma, nella parte in cui non prevede, (cosi' come invece previsto dall'art. 367, primo comma, c.p.c. per il regolamento di giurisdizione), che la sospensione del giudizio possa essere negata dal t.a.r. nella sua istituzionale composizione collegiale - innanzi al quale pende il giudizio all'interno del quale sia sollevata, nelle forme del regolamento di competenza, l'eccezione di incompetenza - in esito all'apprezzamento della manifesta inammissibilita' e/o manifesta infondatezza della relativa istanza, e cio' per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale sospendendo conseguentemente l'emanazione dell'ordinanza presidenziale di sospensione necessaria od obbligatoria del processo di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 31, quinto comma, della legge n. 1034/1971; Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Catania, il 23 giugno 1998. Il presidente: Zingales 98C1283