P. Q. M.
   Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita' delI'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,
 ad  eccezione  della seconda parte, o secondo inciso, del primo comma
 (come specificato al punto 5  della  motivazione  che  precede),  per
 contrasto  con  gli  artt.  3, primo comma, 125, secondo comma, e 24,
 primo  comma,  Cost.,  e  ritenuta  altresi',  in  via  assolutamente
 subordinata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita'  dello stesso art. 31, quinto comma, nella parte in
 cui non prevede, (cosi' come invece  previsto  dall'art.  367,  primo
 comma,   c.p.c.   per   il  regolamento  di  giurisdizione),  che  la
 sospensione del giudizio possa essere negata  dal  t.a.r.  nella  sua
 istituzionale  composizione  collegiale  -  innanzi al quale pende il
 giudizio  all'interno  del  quale  sia  sollevata,  nelle  forme  del
 regolamento  di  competenza,  l'eccezione  di incompetenza - in esito
 all'apprezzamento  della  manifesta  inammissibilita'  e/o  manifesta
 infondatezza  della  relativa  istanza,  e cio' per contrasto con gli
 artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.,  dispone  l'immediata
 trasmissione   degli  atti,  a  cura  della  segreteria,  alla  Corte
 costituzionale     sospendendo     conseguentemente      l'emanazione
 dell'ordinanza    presidenziale    di   sospensione   necessaria   od
 obbligatoria del processo di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti
 del predetto art. 31, quinto comma, della legge n. 1034/1971;
   Ordina, inoltre, alla segreteria,  a  norma  dell'art.  23,  ultimo
 comma,  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente
 ordinanza alle parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche'  al  Presidente  del Senato della Repubblica ed al
 Presidente della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Catania, il 23 giugno 1998.
                        Il presidente: Zingales
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