P. Q. M. Il pretore, visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 295 c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 come mod. del d.-l. n. 169/1993 convertito in legge n. 271/1993 nella parte in cui non prevede l'applicabilita' del beneficio pensionistico ivi disciplinato ai lavoratori delle FF.SS. S.p.a.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 come mod. del d.-l. n. 169/1993 convertito in legge n. 271/1993 nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all'amianto consente la applicazione del predetto beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata alle due Camere del Parlamento. Vicenza, addi' 24 settembre 1998 Il pretore: Perina 98C1288