P. Q. M.
   Il  pretore,  visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 295
 c.p.c.;
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  per  contrasto
 con  l'art.  3  Cost.  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art.  13, comma 8 della legge n. 257/1992 come mod. del d.-l. n.
 169/1993 convertito in legge n.  271/1993  nella  parte  in  cui  non
 prevede l'applicabilita' del beneficio pensionistico ivi disciplinato
 ai lavoratori delle FF.SS. S.p.a.;
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, per contrasto
 con l'art.  3  Cost.  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  13, comma 8 della legge n. 257/1992 come mod. del d.-l. n.
 169/1993  convertito  in  legge  n.  271/1993  nella parte in cui non
 indicando un limite  quantitativo  o  qualitativo  della  esposizione
 all'amianto   consente   la   applicazione   del  predetto  beneficio
 previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, e comunicata alle due Camere del Parlamento.
     Vicenza, addi' 24 settembre 1998
                           Il pretore: Perina
 98C1288