P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui lo stesso non prevede il potere del giudice d'appello di provvedere, in ipotesi di ritenuta responsabilita' penale dell'imputato che, a fronte di richiesta di applicazione di pena in prima istanza sia stato assolto, alla irrogazione della pena come richiesta; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 26 maggio 1998 Il presidente: Perdibon Il cons. est.: Andreazza 98C1289