P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  448
 c.p.p.  in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui
 lo  stesso non prevede il potere del giudice d'appello di provvedere,
 in ipotesi di ritenuta responsabilita' penale  dell'imputato  che,  a
 fronte  di  richiesta  di  applicazione  di pena in prima istanza sia
 stato assolto, alla irrogazione della pena come richiesta;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda
 alla cancelleria di notificare la presente   ordinanza al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di  comunicare  la  stessa ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Venezia, addi' 26 maggio 1998
                        Il presidente: Perdibon
                                              Il cons. est.: Andreazza
 98C1289