P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 295 c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella parte in cui dichiara che "il primo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare alla data da applicare alla data stabilita nell'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza", in relazione agli artt. 3 e 101, secondo comma della Costituzione; Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente procedimento; Dispone la comunicazione alle parti della presente ordinanza. Cosi' deciso in camera di consiglio in Torino il 22 aprile 1998. Il presidente est.: Strazzuso 98C1299