P. Q. M.
   Visti  gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23,
 legge 11 marzo 1953, n. 87; 295 c.p.c.;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 28, legge 27 dicembre 1997,
 n. 449 nella parte in cui dichiara  che  "il  primo  comma  dell'art.
 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600,  nel  testo  da  applicare  alla data da applicare alla data
 stabilita nell'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve  essere
 interpretato  nel  senso  che  il  termine  in  esso indicato, avendo
 carattere ordinatorio, non e' stabilito  a  pena  di  decadenza",  in
 relazione agli artt. 3 e 101, secondo comma della Costituzione;
   Dispone  la  comunicazione  della  presente ordinanza ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,  nonche'  la
 notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone la sospensione del presente procedimento;
   Dispone la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
   Cosi' deciso in camera di consiglio in Torino il 22 aprile 1998.
                     Il presidente est.: Strazzuso
 98C1299