Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita':
     a)  della  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7
 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento  della  giurisdizione
 amministrativa  e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario del
 Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi   regionali),
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e
 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza
 in  epigrafe indicata;
     b) delle questioni di legittimita'  costituzionale  del  medesimo
 art.  7, secondo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
 comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e  108,
 secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e dal
 Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, nonche',  in
 riferimento  agli  artt.  3,  primo  comma,  e 97, primo comma, della
 Costituzione,  dal  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
 le ordinanze in epigrafe indicate.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1309