Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2,  del
 decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
 strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e  35
 della  Costituzione,  dal  pretore  di Venezia, sezione distaccata di
 Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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