P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 c.p. - formulazione antevigente - in relazione all'art. 25, secondo comma. Cost.; Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Sondrio, addi' 2 dicembre 1997 Il presidente: Fanfarillo I giudici: Camnasio - De Sabbata 98C1315