P. Q. M.
   Visto l'art.  23,  legge  n.  87/1953,  dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 323 c.p. - formulazione antevigente - in relazione all'art.
 25, secondo comma. Cost.;
   Sospende il presente processo,  disponendo  la  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
 dei deputati.
     Sondrio, addi' 2 dicembre 1997
                       Il presidente: Fanfarillo
                                      I giudici: Camnasio - De Sabbata
 98C1315