P. Q. M.
   1  - Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 21, r.d. 16 marzo  1942,  n.
 267,  e  dell'art. 16, quarto comma r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 in
 riferimento:
     agli artt. 3, primo comma, 24, primo  comma  e  35,  primo  comma
 della  Costituzione  nella  parte in cui, qualora il fallimento venga
 revocato con sentenza passata in giudicato e qualora in tale sentenza
 non sia individuato il soggetto che con il  suo  comportamento  abbia
 dato   causa   alla   dichiarazione   di  fallimento,  non  prevedano
 l'ammissione al gratuito patrocinio per il pagamento del compenso  al
 curatore;
     agli  artt.  3,  primo  comma,  24, primo comma e 35, primo comma
 della Costituzione nella parte in cui, qualora  il  fallimento  venga
 revocato con sentenza passata in giudicato e qualora in tale sentenza
 non  sia  individuato  il soggetto che con il suo comportamento abbia
 dato   causa   alla   dichiarazione   di  fallimento,  non  prevedano
 l'ammissione al gratuito patrocinio per il pagamento delle  spettanze
 (spese  vive,  diritti  ed  onorari)  del  legale costituitosi per la
 curatela nei giudizi intrapresi da e  contro  terzi  in  costanza  di
 fallimento e prima della sua revoca.
   2   -  Sospende  la  procedura  fallimentare  in  corso  ed  ordina
 trasmettersi - a cura della cancelleria - gli atti di procedura  alla
 Corte costituzionale;
   3  -  Dispone  che  copia  della  presente ordinanza - a cura della
 cancelleria - sia notificata al legale rappresentante  della  "Petrol
 Sud  s.a.s.    di Ferraro Carlo  C.", al socio accomandatario Ferraro
 Carlo, all'ex amministratrice Macri'  Giovanna,  al  curatore  ed  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti
 della Camera e del Senato.
   Cosi' deciso in Locri, nella camera di consiglio, 8 ottobre 1998.
                       Il presidente: Frammartino
                                             L'estensore: Mastropasqua
 98C1317