P. Q. M. 1 - Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 16, quarto comma r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 in riferimento: agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 35, primo comma della Costituzione nella parte in cui, qualora il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato e qualora in tale sentenza non sia individuato il soggetto che con il suo comportamento abbia dato causa alla dichiarazione di fallimento, non prevedano l'ammissione al gratuito patrocinio per il pagamento del compenso al curatore; agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 35, primo comma della Costituzione nella parte in cui, qualora il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato e qualora in tale sentenza non sia individuato il soggetto che con il suo comportamento abbia dato causa alla dichiarazione di fallimento, non prevedano l'ammissione al gratuito patrocinio per il pagamento delle spettanze (spese vive, diritti ed onorari) del legale costituitosi per la curatela nei giudizi intrapresi da e contro terzi in costanza di fallimento e prima della sua revoca. 2 - Sospende la procedura fallimentare in corso ed ordina trasmettersi - a cura della cancelleria - gli atti di procedura alla Corte costituzionale; 3 - Dispone che copia della presente ordinanza - a cura della cancelleria - sia notificata al legale rappresentante della "Petrol Sud s.a.s. di Ferraro Carlo C.", al socio accomandatario Ferraro Carlo, all'ex amministratrice Macri' Giovanna, al curatore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso in Locri, nella camera di consiglio, 8 ottobre 1998. Il presidente: Frammartino L'estensore: Mastropasqua 98C1317