P. Q. M
   Visti gli artt. 134, Cost.,  1,  legge  costituzionale  8  febbraio
 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.  3  della  Carta   costituzionale   ed   al   principio   di
 ragionevolezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 1,  comma  230,  legge  23 dicembre 1996 n. 662 cosi' come richiamato
 dall'art. 4, comma 6, d.-l. 28 marzo 1997, n. 79  convertito  con  la
 legge 28 maggio 1997 n. 140 nella parte in cui non prevede che, oltre
 i  provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in
 qualsiesi stato e grado siano "sospesi per effetto della  domanda  di
 regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme
 determinate  agli  effetti  del presente articolo alle scadenze dallo
 stesso previste";
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 sospendendo il procedimento in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  p.m.,
 all'imputato,  al suo difensore e comunicata ai Presidenti del Senato
 della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Milano, il 7 luglio 1998 Il pretore: Gatto
 98C1359