P. Q. M Visti gli artt. 134, Cost., 1, legge costituzionale 8 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale ed al principio di ragionevolezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 230, legge 23 dicembre 1996 n. 662 cosi' come richiamato dall'art. 4, comma 6, d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con la legge 28 maggio 1997 n. 140 nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiesi stato e grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste"; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al p.m., all'imputato, al suo difensore e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Milano, il 7 luglio 1998 Il pretore: Gatto 98C1359