P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata la questine di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, parte  prima  (come
 novellato  dall'art.  7,  comma  1,  d.-l.  23  ottobre 1996, n. 548,
 convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 e dell'art. 1, comma  2,
 legge  25  luglio  1997,  n.  238)  e  dell'art. 3, comma 7, legge 25
 febbraio 1992, n. 210), per contrasto con l'art. 38, comma 1,  Cost.,
 in relazione agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost., nella parte in cui non
 riconosce  a  favore  di coloro che presentino danni irreversibili da
 epatiti  post-trasfusionali  contratte  nel  corso   di   trattamenti
 sanitari  necessari  a  salvaguardare  la  loro  stessa esistenza, il
 diritto ad un equo indennizzo a carico dello  Stato  per  il  periodo
 ricompreso  tra  il  manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
 della prestazione prevista dall'art.  1, comma 3, legge n. 210/1992;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Trento, addi' 15 ottobre 1998
                           Il pretore: Flaim
 98C1455