P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questine di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, parte prima (come novellato dall'art. 7, comma 1, d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 e dell'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238) e dell'art. 3, comma 7, legge 25 febbraio 1992, n. 210), per contrasto con l'art. 38, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost., nella parte in cui non riconosce a favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali contratte nel corso di trattamenti sanitari necessari a salvaguardare la loro stessa esistenza, il diritto ad un equo indennizzo a carico dello Stato per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento della prestazione prevista dall'art. 1, comma 3, legge n. 210/1992; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trento, addi' 15 ottobre 1998 Il pretore: Flaim 98C1455