P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante e, pertanto,
 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 676  c.p.p.,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 97 della Costituzione,
 nella parte  in  cui  non  consente  al  giudice  dell'esecuzione  di
 dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del
 giudicato;
   Sospende   il   procedimento   in   corso   e  dispone  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle parti in causa e al p.m., nonche'  al presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     Macerata, addi' 13 ottobre 1998
                          Il pretore: Bonifazi
 98C1460