P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante e, pertanto, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 676 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato; Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m., nonche' al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Macerata, addi' 13 ottobre 1998 Il pretore: Bonifazi 98C1460